Tratto da:

Dettaglio quesito – Incentivi per funzioni tecniche

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo:

2634

Data emissione:

21/06/2024

Argomenti:

Incentivi per funzioni tecniche

 

 

Oggetto:

Obbligo di assicurazione ed incentivi per funzioni tecniche

Quesito:

Visto il Vs. parere n.2329 del 26/02/2024 in cui si conferma che la copertura assicurativa per i dipendenti che svolgono le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico delle “stazioni appaltanti e gli enti concedenti” e ricomprendono anche i danni per colpa grave. Visto il Vs. parere n.2163 del 20/07/2023 in cui si afferma che le figure per le quali vige l’obbligo di assicurazione sono solo quelle indicate al comma 2 dell’art.45 per le sole attività puntualmente elencate nell’allegato I.10 del Codice. Si chiede se le attività da assicurare, di cui all’allegato I.10 del Codice, siano anche quelle deputate a ricevere l’incentivazione visto che le uniche somme utilizzabili per l’assicurazione obbligatoria sono quelle derivanti dalle risorse finanziarie destinate all’incentivazione per le funzioni tecniche. Questo considerato che esiste nella normativa definita dal codice una stretta correlazione fra attività incentivabili e obbligo di assicurazione a carico delle stazioni appaltanti.

   

Risposta aggiornata

Con riferimento al quesito posto, si concorda con l’interpretazione data, con la precisazione che, nel parere del MIT sopra riportato, si afferma anche che “Si ricorda che l’assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell’intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE…), soggetti che, secondo quanto previsto nella disciplina regolante l’incentivo della specifica stazione appaltante, potrebbero non coincidere completamente con i destinatari dell’incentivo.

 

 

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2634

 

 

 

 

 

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