Tratto da: leautonomie.it

Le graduatorie frutto delle progressioni verticali non possono restare efficaci oltre il loro utilizzo per l’assunzione dei selezionati, allo scopo di scorrerle per chiamare gli idonei.

Occorre tenere ben presente che le progressioni verticali non sono concorsi e non possono essere assimilate a questi in alcun modo e ciò vale anche per gli effetti prodotti.

Le progressioni si concludono, certamente, con una graduatoria: trattandosi di una comparazione selettiva, la commissione deve necessariamente mettere in fila le valutazioni compiute e così collocare coloro che hanno ottenuto le migliori valutazioni nei posti corrispondenti a quelli messi in palio dal bando.

La progressione verticale, tuttavia, esaurisce totalmente i propri effetti con l’assunzione di chi sia stato selezionato. La graduatoria, quindi, perde efficacia e non costituisce alcuna posizione di idonei. Chi non è selezionato, non possiede in termini assoluti le esperienze e competenze necessarie per la verticalizzazione: questa è la logica di tale particolare procedura.

Lo conferma in maniera chiarissima il Tar Lombardia Milano, Sezione IV, 15.1.2024, n. 87.

I giudici stabiliscono, condivisibilmente: “Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, da cui il Collegio non rinviene motivo per discostarsi, “è pur vero che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (28 luglio 2011, n. 14) ha sottolineato come «l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso». Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce «la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione». Tuttavia, il principio così affermato vale per le graduatorie che (tutte) costituiscono l’esito di un concorso pubblico, non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate, data la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) che comporterebbe la elusione della regola costituzionale del pubblico concorso” (cfr. Cons. di Stato, Sez, V, 17.05.2023, n. 4923)”.

Sempre il Tar citato chiarisce che il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità al momento dell’assunzione del personale da reclutare si riferisce esclusivamente alle procedure d’accesso al pubblico impiego aperte alla generalità di coloro che siano in possesso dei requisiti culturali e di esperienza professionale previsti dal bando, “non anche a quelle che, come nella fattispecie, sono circoscritte ai soli dipendenti dell’amministrazione presso cui è espletato il concorso (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II stralcio, 12.01.2023, n. 499)”.

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