Sentenza del 28/11/2024 n. 189 – Corte Costituzionale
Non irragionevolezza degli effetti processuali della definizione agevolata
L’estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto ex art. 1, c. 198, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 non è irragionevole né lesiva del principio di parità delle parti nel processo. Considerata l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta degli istituti processuali, questa appare in armonia con l’obiettivo di ridurre il numero dei giudizi tributari pendenti, che lo Stato italiano si è posto nell’ambito del PNRR, favorendo i pagamenti non ancora effettuati e la deflazione del contenzioso.
L’Amministrazione Finanziaria non è sprovvista di tutele amministrative e giuridiche, in quanto al mancato pagamento delle somme dovute (ove il contribuente abbia optato per il versamento rateale) essa può reagire mediante l’iscrizione a ruolo del debito residuo, degli interessi e delle relative sanzioni (come ritraibile dal comma 194, dell’art. 1 cit.) e riaprire il processo nonché far rivivere l’originaria pretesa tributaria attraverso il rimedio della revocazione del provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo, motivata dal suo sopravvenuto diniego.
Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 198, della L. n. 197 del 2022 sollevata dalle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio con riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione.
Secondo il giudice delle leggi, la normativa sulla c.d. definizione agevolata fissa l’entità dell’importo da pagare «in modo coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate, e dunque rispettano il principio dell’eguaglianza tributaria» e non provoca alcuna violazione del principio di capacità contributiva.
La Corte Costituzionale ha dichiarato, altresì, inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità inerenti l’art. 1, c. 200 e 201, della L. n. 197/2022 (i quali disciplinano gli effetti processuali dell’evoluzione negativa del procedimento amministrativo di definizione agevolata).