tratto da leautonomie.asmel.eu.it

Di Luigi Oliveri

Atto di segnalazione Agcom sull’affidamento in concessione di impianti sportivi mediante “gare” simulate, che nascondono affidamenti mirati.

La solita “regolamentite”, che fa pensare alle amministrazioni locali di poter disporre in modo diverso da quanto stabilisce la legge con regolamenti, delibere, bandi, direttive, indirizzi, segnali di fumo.

Indica, in particolare, l’Agcom: “l’Autorità osserva che il Comune ha effettivamente indetto una gara a marzo 2024 in relazione a un impianto compreso nell’elenco di quelli privi di rilevanza economica di cui al citato Regolamento, coerentemente con il nuovo quadro normativo che prevede in ogni caso, anche per tali impianti, un confronto competitivo, eventualmente con modalità meno onerose. Tuttavia, il bando ha previsto requisiti di partecipazione eccessivamente e indebitamente restrittivi – in quanto ammette esclusivamente soggetti iscritti alla FIGC – rispetto a quanto previsto sia dal Regolamento sia dal D.lgs. n. 38/2021. Il legame introdotto nel bando tra realtà associative sportive e federazione sportiva di riferimento risulta tale da escludere altri soggetti non iscritti alla FIGC3. Inoltre, il bando ha introdotto un ulteriore elemento di restrittività non presente neppure nel Regolamento, ammettendo a partecipare soltanto operatori con sede nel territorio del Comune e dando preferenza a quelli ivi attivi …Requisiti di selezione su base territoriale risultano indebitamente discriminatori e sono espressamente vietati dagli articoli 3, 41, 117, comma 2, lettera e), e 120 della Costituzione, dagli articoli 56 e 49 del TFUE in materia di libertà di circolazione e stabilimento, nonché dalle norme di liberalizzazione intervenute proprio per sancire e tutelare la libertà di iniziativa economica, riconducibili agli articoli 10 e 12 del D.lgs. n. 59/2010, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, e all’articolo 34 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), in forza del quale “ogni misura adottata dai pubblici poteri e idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza è giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita, nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive””.

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