Edilizia e urbanistica – Convenzione – Risoluzione per inadempimento – Restituzione somme – Natura – Risarcitoria – Esclusione – Restitutoria – Sussistenza
In relazione ad una convenzione urbanistica di cui sia stata disposta in via giudiziale la risoluzione per inadempimento, la restituzione di ciò che è stato versato in esecuzione di essa non integra un’obbligazione risarcitoria relativa al ristoro del danno emergente, bensì un’obbligazione restitutoria, poiché gli obblighi restitutori derivanti dalla sentenza costitutiva di risoluzione per inadempimento del contratto derivano dal venir meno, per effetto dell’anzidetta pronuncia costitutiva, della causa delle reciproche obbligazioni; di tal che, trova senz’altro applicazione il principio di retroattività degli effetti della sentenza di risoluzione, ai sensi dell’art. 1458 c.c. (1).
Edilizia e urbanistica – Convenzione – Risoluzione per inadempimento – Restituzione somme – Godimento del bene – Compensazione impropria – Affermazione
In relazione ad una convenzione urbanistica di cui sia stata disposta in via giudiziale la risoluzione per inadempimento, allorché le prestazioni contrattuali sono irripetibili per le loro intrinseche caratteristiche, come avviene quando esse siano consistite nel godimento di un determinato bene per un certo periodo di tempo, opera la compensazione impropria tra obbligazioni restitutorie corrispettive, delle quali l’una ha ad oggetto un’obbligazione ripetibile in natura (somma di denaro o consegna della res) e l’altra corrisponde al godimento del bene medio tempore avuto dalla controparte ed è per tale ragione irripetibile, sicché, in tali ipotesi, si giustifica la riduzione della prima obbligazione per effetto dell’anzidetta compensazione impropria. (2).
Edilizia e urbanistica – Convenzione – Risoluzione per inadempimento – Restituzione somme – Natura – Restitutoria – Rivalutazione monetaria – Esclusione – Interessi – Affermazione – Decorrenza – Domanda giudiziale
In relazione ad una convenzione urbanistica di cui sia stata disposta in via giudiziale la risoluzione per inadempimento, quanto alla domanda di restituzione delle somme versate, non avendo essa natura risarcitoria, non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore, mentre sono dovuti gli interessi nella misura legale, salva prova del maggior danno, ex art. 1224, 2 comma c.c.; tali interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale e non dalla data del versamento e neppure dall’atto di costituzione in mora, poiché la sentenza di risoluzione per inadempimento è una pronuncia costitutiva e non meramente dichiarativa. (3).
In motivazione, la sezione ha dato atto dell’esistenza di un orientamento dottrinale minoritario per cui è possibile qualificare la sentenza di risoluzione per inadempimento alla stregua di una pronuncia non già costitutiva, bensì di mero accertamento di un effetto risolutivo che, in realtà, si sarebbe già prodotto in via stragiudiziale a seguito dell’atto unilaterale di recesso implicito nella costituzione in mora.
(1) Conformi: Sulla prima parte della massima v. Cass. civ., sez. VI, 16 marzo 2020, n. 7316; sez. II, 4 giugno 2018, n. 14289; sez. un., 11 aprile 2014, n. 8510; sull’ultima parte della massima v. Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2013, n. 15705.
(2) Conformi: Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2017, n. 28381; 14 marzo 2017, n. 6575.
(3) Conformi: Sulla prima parte della massima v. Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32521; sulla seconda parte della massima v. Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2024, n. 7445; cfr. anche sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895, che limita la rilevanza all’atto stragiudiziale di costituzione in mora con riferimento alla diversa questione della decorrenza degli interessi legali nell’ambito dell’azione di ripetizione dell’indebito.
Consiglio di Stato, sezione IV, 5 dicembre 2024, n. 9758 – Pres. Carbone, Est. Tagliasacchi