di Luigi Oliveri
La mobilità per compensazione o interscambio è considerata ancora attuabile. Essa è finalizzata a consentire a due diversi dipendenti di due diverse amministrazione di scambiare reciprocamente il datore, ovviamente consenziente, con un trasferimento incrociato tra loro e simultaneo.
Il fondamento di tale fenomeno è da reperire nell’articolo 7, comma unico, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 325/1988, a mente del quale: “È consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione non di rango primario e riferita ad un ordinamento del lavoro pubblico ormai tramontato.
E’, dunque, ancora applicabile? Nel 2015 l’istituto venne “riesumato”, allo scopo di provare a dare un minimo di razionalità alle follie conseguenti all’ancor più folle e sciagurata riforma delle province, con corollario di ricollocazione dei dipendenti provinciali. Sicchè, la nota della Funzione Pubblica 20506 del 27 marzo 2015 evidenzia: “La definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all’articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che devono guidare l’azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 del predetto articolo 30 prevede l’obbligo, in ogni caso, di far precedere i passaggi per mobilità dalla pubblicazione di appositi bandi. A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011. In ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.
Palazzo Vidoni richiama il Parere prot. n. 0023913 dell’11 aprile 2011, col quale appunto si era affermato che nel caso di attivazione della mobilità per interscambio sia possibile prescindere dalla pubblicazione di un avviso pubblico.
Si è enfatizzato in grassetto che le riflessioni suggerite da Palazzo Vidoni sono riferite ad un “oggi” che ormai risale a quasi 10 anni fa, cioè al 2015.
Nel frattempo, la disciplina della mobilità volontaria è ulteriormente e ripetutamente cambiata, sì da imporre di riflettere meglio sull’effettiva possibilità di “calare” l’articolo 7 del Dpcm 325/1988 nell’alveo delle previsioni dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001.
Al comma 1, tale articolo 30 dispone: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”.
L’articolo 30, a ben vedere, non disciplina in alcuna sua parte, nemmeno per implicito, la mobilità per interscambio: ecco perché occorre un “innesto” dell’articolo 7 del Dpcm 325/1988, che se coordinabile col primo, consente di attivare l’interscambio.
C’è un problema, però: mentre la legge detta un processo operativo per la mobilità volontaria, manca completamente qualsiasi regolazione della mobilità per interscambio.
Ai fini della mobilità volontaria, l’articolo 30, comma 1, prosegue disponendo che “
Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.
E’ solo per via interpretativa e con pareri, non certo qualificabili come fonti di produzione, della Funzione pubblica che tra il 2011 e il 2015 si è ritenuto possibile fare a meno della pubblicazione dell’avviso pubblico nel caso della mobilità per interscambio.
A seguito delle ulteriori novelle alla mobilità, adesso all’articolo 35-ter, comma 5, del d.lgs 165/2001 si dipone: “I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.