1.Limite ai trattamenti economici accessori e welfare integrativo:
•La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2025 (art. 18, comma 3-bis) che assoggetta le risorse destinate al welfare integrativo, nell’ambito della contrattazione integrativa o di accordi analoghi, al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 per i trattamenti economici accessori.
•Sono escluse da tale limite solo le risorse già riconosciute da specifiche disposizioni di legge o da precedenti contratti collettivi nazionali.
•La norma neutralizza gli effetti della recente sentenza della Corte dei Conti (Sezione Autonomie, n. 17/2024).
2.Modifiche alla mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni:
•Un ulteriore emendamento (art. 18, commi 3-quater e 3-quinquies) modifica il regime finanziario della mobilità volontaria tra amministrazioni soggette a turn over.
•Le cessazioni derivanti dalla mobilità saranno considerate come risparmio utile per calcolare le risorse destinate alle assunzioni o il numero di unità sostituibili.
•Gli oneri per l’acquisizione di personale tramite mobilità saranno sostenuti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di personale.
•Queste disposizioni si applicano solo alle procedure di mobilità attivate dopo l’entrata in vigore della legge.