Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. V, 08.10.2026 n. 7399

Durante la gara, a causa di un’anomalia nel funzionamento della piattaforma, per i concorrenti non è stato possibile inserire all’interno della cella di cui alla colonna “Offerta €” del form on line dell’offerta economica il dato del “valore complessivo del servizio offerto” nonostante l’indicazione di tale valore fosse imposta, a pena di esclusione, dall’art. 18, primo periodo, lett. a), del disciplinare, secondo le istruzioni di cui all’art. 7 del disciplinare tecnico da seguire “pedissequamente”.

[…]

L’appello principale è pure fondato, non essendo da condividere quanto statuito dal giudice di prime cure nel capo 4.4.1 della sentenza appellata, nella parte in cui sostiene che “Dal documento risulta anzitutto che il raggruppamento ha offerto un importo complessivo pari a euro 8.893.190,00: sulla consistenza dell’offerta economica non vi sono dunque dubbi, considerato altresì che, sempre nella distinta in esame, viene spiegato come il medesimo importo è stato riversato nel format messo a disposizione dalla stazione appaltante”, atteso che -OMISSIS-, in realtà, ha indicato costi della manodopera superiori rispetto a quelli stabiliti dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, formulando un’offerta superiore alla base d’asta. Ciò risulta confermato dal riscontro fornito da -OMISSIS- il 19 luglio 2025 alla richiesta di chiarimenti operata dalla Stazione appaltante, versato in atti, in cui la stessa ha dichiarato che il valore offerto, pari ad euro 8.893.190,00 è la somma della parte non ribassabile indicata a pagina 5 del disciplinare di gara pari ad euro 8.041.323,84 (a sua volta frutto della somma del costo della manodopera calcolato dalla Stazione appaltante – pari ad euro 7.866.265,00 – e dei costi della sicurezza interferenziale – pari ad euro 175.058,84) e dell’offerta economica formulata da -OMISSIS- (pari ad euro 851.866,16).

Risulta, dunque, evidente l’errore commesso da -OMISSIS-, che ai fini della formulazione dell’offerta, invece di considerare il valore dei propri costi della manodopera diretta (pari ad euro 7.935.091,00) ha indicato quelli stimati dalla stazione appaltante (pari ad euro 7.866.265,00).

Tuttavia, il valore dei costi della manodopera diretta di -OMISSIS- (pari ad euro 7.935.091,00) supera quello ipotizzato dalla stazione appaltante (euro 7.866.265,00) per un valore corrispondente ad euro 68.826,00, importo che deve essere, quindi, addizionato all’ipotetico valore dell’offerta di -OMISSIS- (pari ad euro 8.893.190,00). La somma che ne deriva è pari ad euro 8.962.016,00, superiore di euro 32.016,00 al valore della base d’asta (pari ad euro 8.928.000).

La sentenza ha assunto la bontà dell’offerta esclusa, in contrasto con le evidenze documentali: pur avendo dichiarato una complessiva offerta inferiore alla base d’asta, in realtà, dalla somma delle componenti dell’offerta dichiarate, risulta che l’offerta del Rti -OMISSIS- è maggiore della base d’asta. Questo perché i costi della manodopera nella stessa compresi sono maggiori rispetto a quanto preventivato dalla stazione appaltante e non possono essere compensati con minori costi della sicurezza, che non erano ribassabili. Né la distinta allegata, di valenza alquanto contraddittoria, è in grado di superare le voci che formano il contenuto dell’offerta.

Riguardo all’appello incidentale di -OMISSIS-, per il quale si accoglie l’istanza di autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali in considerazione della complessità della fattispecie, lo stesso è fondato riguardo alla censura con cui la stessa ha dedotto che gli atti della gara sono affetti da vizi consistenti, sostanzialmente, nell’avere la stazione appaltante, mediante l’ausilio del gestore della piattaforma, manipolato i dati contenuti nelle offerte dei concorrenti, in considerazione delle evidenti problematiche causate dagli errori della piattaforma medesima.

Ciò risulta dal verbale del 12 agosto 2025, in cui si legge che “la Commissione Giudicatrice, in considerazione del rispetto di quanto indicato dal Disciplinare di gara al punto 19.3, il quale prevede che per l’attribuzione del punteggio economico debba fare riferimento al prezzo complessivo offerto nel quale rientrano costi della manodopera eventualmente ribassabili ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 e il valore offerto sulla parte ribassabile inerente i costi del servizio, rileva al RUP l’opportunità di richiedere al gestore della Piattaforma -OMISSIS- se si possano apportare delle modifiche alla stessa indispensabili al fine di renderla conforme a quanto delineato nella documentazione di gara. A seguito del confronto con l’ufficio clienti emerge che la Piattaforma in uso procede all’attribuzione del punteggio economico considerando unicamente il valore inserito nella cella denominata “Offerta E” che, allo stato, comprende solo il valore offerto sulla parte ribassabile, …, pertanto, non appare possibile procedere alla redazione della graduatoria nel rispetto di quanto delineato al punto 19.3 del Disciplinare di gara. II RUP, stante la richiesta della Commissione Giudicatrice, al fine di garantire la corretta attribuzione del punteggio economico da parte della piattaforma e, conseguentemente, poter procedere con la corretta generazione della graduatoria, chiede formalmente al gestore della Piattaforma di acquisire apposita nota formale dove siano presenti le indicazioni indispensabili a procedere nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gara”, oltre che dal verbale del 2 settembre 2025, in cui si legge che “è stato acquisito agli atti della presente procedura apposito riscontro da parte del Gestore della piattaforma -OMISSIS- in uso per l’espletamento della procedura in oggetto. Mediante tale nota, il RUP ha acquisito tutte le informazioni necessarie per consentire l’allineamento di quanto previsto nella documentazione di gara rispetto all’impostazione della piattaforma, in ragione delle problematiche emerse e già puntualmente delineate nel verbale del 12.08.2025. Considerato che tale operazione risulta possibile apportando delle semplici modifiche riguardanti unicamente l’allocazione degli importi già previsti nella documentazione di gara da parte della Committente ed effettuando la medesima operazione rispetto alle offerte economiche presentate dai singoli partecipanti alla procedura de qua, in virtù del rispetto del principio del risultato, stante il consenso unanime espresso dalla Commissione Giudicatrice, si procede nella presente seduta a dare atto agli operatori delle modifiche apportate …”.

Dalla documentazione versata in atti risulta, dunque, inequivocabilmente, che la piattaforma impediva di inserire nella colonna “Offerta €” il complessivo valore del servizio offerto e che l’art. 19.3 del disciplinare su tale dato calcolava il punteggio economico.

La stazione appaltante, invece di prendere atto che il vizio aveva compromesso integralmente la possibilità di proseguire la gara nel rispetto degli artt. 18 e 19 del disciplinare, ha inteso continuare, ma risulta evidente che gli errori della procedura telematica e in particolare della piattaforma hanno impedito il regolare svolgimento della gara e hanno determinato una parziale manipolazione delle offerte e in particolare dei dati nelle stesse contenute.

Alla luce delle suesposte considerazioni vanno accolti sia l’appello principale che quello incidentale e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.

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