Anche ai segretari si applica il principio di onnicomprensività e l’attribuzione di incarichi aggiuntivi non deve necessariamente essere remunerata, sicchè non è tenuto a risarcire il danno il comune che non abbia incrementato la retribuzione di risultato in conseguenza degli incarichi.
L’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro,19 marzo 2024, n. 7370 è un arresto giurisprudenziale fondamentale. La Cassazione chiarisce quel che dovrebbe essere ovvio: si applica anche ai segretari comunali il principio di onnicomprensività della retribuzione, sicchè gli “incarichi aggiuntivi”, in quanto potenzialmente connaturati al ruolo, non sono necessariamente da remunerare. Anche perchè il Ccnl 16.5.2001, all’articolo 41, comma 4 è chiarissimo nel considerare l’incremento come facoltativo: “Gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”.
Nel corso del tempo, anche a causa delle carenze organiche (colpiti non sono solo i segretari comunali, ampiamente in numero inferiore rispetto al necessario, ma anche i funzionari degli enti locali) si è determinata una notevole estensione del ricorso agli “incarichi aggiuntivi”.
In molti casi, si tratta di una necessità: i comuni spesso hanno da superare ostacoli non irrilevanti per rinforzare le proprie dotazioni.
In altri casi, da rimedio eccezionale e limitato per il tempo di consentire all’ente di riorganizzarsi e reperire le professionalità carenti, l’attribuzione degli “incarichi aggiuntivi” ha assunto rilievo evidentemente patologico. Per un verso, gli enti si sono abituati a caricare il segretario, rinunciando ad una logica ed efficiente organizzazione dipartimentalizzata. Per altro verso, in non pochi casi si è scatenata la corsa alla ricerca degli incarichi aggiuntivi, incentivata appunto dagli aumenti. Con effetti davvero perversi: non solo moltissimi segretari, ormai anche di enti di grandi dimensioni, disperdono la propria attività tra tantissime sedi di segreteria, ma oltre tutto in tali molteplici sedi assumo “incarichi aggiuntivi”, con effetti organizzativi facilmente comprensibili, viste le oggettive difficoltà di presidio fisico.
L’ordinanza della Cassazione 7370/2024 dovrebbe essere ben tenuta presente dagli enti locali. Gli incarichi aggiuntivi al segretario, già chiamato a rendere compiti ed attività di estremo rilievo e peso (tra cui quelle di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), dovrebbero costituite un’ultima ratio, di breve durata e commisurata all’effettiva disponibilità operativa del segretario. Se li si trasforma in uno strumento per aggirare la cancellazione dell’inutile figura del direttore generale sotto i 100.000 abitanti e dell’ancor più inutile retribuzione di tale inutile figura, l’effetto è la pretesa agli incarichi aggiuntivi e il mantenimento stabile di strutture di vertice sottodimensionate, sotto qualificate e inefficienti.