SENTENZA DEL 08/04/2024 N. 1027/2 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA
Litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione
Nelle controversie tributarie in cui è parte il concessionario del servizio di riscossione, l’ente creditore non è litisconsorte necessario neanche nel caso in cui l’oggetto del giudizio investa l’esistenza o la fondatezza del credito controverso. La chiamata dell’ente creditore deve avvenire per iniziativa dell’Agente della riscossione e previa autorizzazione del giudice, secondo il meccanismo previsto dall’art. 106 c.p.c.. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria che, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha richiamato i principi già espressi dai giudici di legittimità (cfr. Cass. 29798/2019). Nel caso di specie, il giudizio riguardante una intimazione di pagamento era stato promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e non nei confronti dell’ente creditore.