tratto da leautonomie.it

di Luigi Oliveri

Nel pregevole approfondimento pubblicato su lentepubblica.it “Incentivi tecnici, ecco chi “accerta e attesta” davvero” lo scorso 23 marzo 2026 , Luca Leccisotti affronta la questione della competenza da un lato ad accertare lo svolgimento delle attività oggetto degli incentivi per le funzioni tecniche e, dall’altro, a liquidarle.

Il presupposto è l’assenza di un’analitica indicazione del flusso procedurale e delle competenze reciproche tra Rup e dirigente, da parte del d.lgs 36/2023.

Condivisibilmente, secondo l’Autore pensare che l’accertamento sia tutto a carico del Rup, mentre al dirigente spetti la sola (formale) corresponsione degli incentivi è una soluzione che, nonostante da molti prospettata e adottata, poco convincente, perché “spezzerebbe il nesso tra potere di spesa e responsabilità dell’accertamento, trasformando il dirigente in un esecutore di una certificazione altrui, e il RUP nel vero dominus della fase presupposta”.

Le conclusioni tratte dal commentatore sono convincenti, con l’eccezione della parte in cui ritiene che vada assegnata al Rup la funzione istruttoria sugli incentivi.

Non si può non rilevare che la disciplina deve tenere conto della vera ragione per la quale il Rup non può verificare le prestazioni ed erogare gli incentivi, nonostante essa sia manifesta e semplice: è la legge 190/2012 sull’anticorruzione e sul conflitto di interesse.

Eppure, col parere 3761/2015 sul tema il Mit era stato molto chiaro: “L’articolo 45, comma 4 del Codice dei contratti prevede espressamente che “l’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2”. La scelta compiuta dal legislatore di prevedere l’alternativa tra “responsabile del servizio preposto alla struttura competente” o “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione” come soggetti incaricati della corresponsione dell’incentivo, trova la sua ratio proprio in ragione del fatto che, qualora il responsabile del servizio svolga un’attività suscettibile di essere incentivata – come nel caso prospettato nel quesito -, il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’incentivo debba essere assegnata ad “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione”, al fine di garantire la terzietà e di evitare il verificarsi di una situazione di conflitto di interessi”.

C’è, poi, l’articolo 3, comma 2, del dPR 62/2013: “Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi”. E, ancora, l’articolo 7, comma 1, del medesimo dPR: “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri …”.

Ecco perchè il Rup nemmeno può e deve svolgere l’istruttoria: in deroga alle stringenti regole sul conflitto di interesse può essere solo sentito per suffragare le valutazioni istruttorie compiute dal dirigente o d altro soggetto chiamato a verificare le prestazioni svolte e liquidarle.

L’autoliquidazione di incentivi, come anche la materiale diretta partecipazione attiva al processo valutativo e di controllo delle attività svolte da parte del controllato sono un chiarissimo vulnus alle disposizioni anticorruzione.

E’, quindi, il piano triennale anticorruzione, atto che molti dimenticano ha una valenza anche e soprattutto organizzativa, la sede ove disciplinare chi fa, ma soprattutto deve astenersi dal fare, in tema di liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche.

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