Tratto da: leautonomie.it

      È stata ribadita l’ammissibilità, in linea di principio, di limitazioni all’accesso basate sull’età “laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato… (come nel caso del) possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere missioni della polizia quali proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini … (che) può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l’esercizio della professione di agente di polizia locale

   È quanto emerge dalla sentenza 2 luglio 2024, n. 816 del Tar Toscana, Sezione I, che si è espressa in merito ai limiti di età anagrafica per l’accesso ai profili della polizia locale.

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