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Sentenza del 19/06/2026 n. 1599/Sezione 4 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro

Legittimità dell’affidamento del servizio di accertamento e riscossione e onere della prova

Ove il contribuente contesti la legittimità dell’affidamento da parte dell’ente impositore del servizio di accertamento e riscossione al concessionario e, per l’effetto, la legittimazione di quest’ultimo ad azionare la pretesa fiscale, il giudice tributario è investito ex art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di un sindacato incidentale di legittimità sugli atti amministrativi costituenti presupposto dell’imposizione; è onere del contribuente provare specifici profili di illegittimità riconducibili alle patologie tipiche degli atti amministrativi.
Facendo applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione (sentenza 30 settembre 2019, n. 24276), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro ha rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento IMU.
I giudici catanzaresi, nella specie, non hanno ravvisato i presupposti per l’esercizio del potere di disapplicazione dell’atto di affidamento del servizio, atteso che la ricorrente non ha dimostrato vizi di legittimità di gravità tale da determinare la dedotta carenza di legittimazione sostanziale del concessionario.

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

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