Si discute molto sulle conseguenze della riduzione delle conseguenze sanzionatorie che possono essere poste in capo ai condannati a seguito dell’entrata in vigore della L. 1/2026.
La riforma, infatti, prevede che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto: per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda o dell’indennità conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
Il dubbio è se, a fronte di tale disciplina, residui in capo alle amministrazioni il dovere di agire nei confronti del responsabile in via di rivalsa per il ristoro integrale del pregiudizio.
La risposta, però, contrariamente a quanto da taluno sostenuto, dovrebbe essere negativa, alla luce della ratio complessiva della riforma, così come chiarita ex ante nella sentenza 132/2024 della Corte costituzionale proprio sulla funzione (e legittimità) della previsione del c.d. “tetto” come “limite massimo oltre il quale il danno, per ragioni di equità nella ripartizione del rischio, non viene addossato al dipendente pubblico, ma resta a carico dell’amministrazione nel cui interesse esso agisce“.
Del resto, il potere riduttivo è sempre esistito e finora non risulta che, in presenza di condanne “ridotte”, le Amministrazioni abbiano sistematicamente avviato azioni di rivalsa per la quota non riconosciuta dalla Corte dei conti.

