Tratto da: Giurisprudenzappalti
Il Consiglio di Stato ribadisce come il contenuto della certificazione sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge 68/1999 abbia carattere vincolante, contenuto che la Stazione appaltante non può né sindacare, né disapplicare. Ad. Plenaria, 7 aprile 2024, n. 1 ha equiparato tali certificazioni, al pari del DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso.
Ne consegue che l’Amministrazione procedente non ha margini valutativi: se il certificato attesta l’irregolarità, l’esclusione diventa un atto dovuto.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 31/10/2025, n. 8470:
L’art. 3, comma 1, della l. n. 68 del 1999, individua gli obblighi di assunzione posti in capo ai datori di lavoro pubblici e privati, i quali devono: “avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: 1. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 3. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Il rispetto degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili nel numero sopra indicato è garantito nelle procedure di evidenza pubblica, a pena di esclusione dalle stesse (cfr. art. 94, comma 5, lett. b) del Codice), mediante la presentazione di una “dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”.
Il Legislatore, consapevole della difficoltà degli operatori economici concorrenti di assumere personale rientrante nella suddetta categoria, ha previsto, nell’art. 7 della l. n. 68 del 1999, che l’obbligo in esame possa essere assolto mediante ‘richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti’, ossia i centri per l’impiego istituiti, in genere, presso le Regioni in cui ha sede l’operatore economico interessato, ovvero, mediante la stipula, con i medesimi uffici, di “convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali”, in questione (sul punto ex multis cfr. Cons. Stato, n. 3166 del 2024). La giurisprudenza di settore ha specificato che per soddisfare gli obblighi di cui alla l. n. 68 del 1999, gli operatori economici devono necessariamente trovarsi in una delle condizioni sopra indicate, oltre che in quella, necessaria, di avere già proceduto all’assunzione dei disabili al momento della presentazione dell’offerta.
Il suddetto presupposto ha costituito un requisito di partecipazione che doveva essere posseduto dai concorrenti senza soluzione di continuità, non solo alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma anche per tutta la durata della procedura di gara fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso.
Come si è detto, la verifica della stazione appaltante della sussistenza dell’obbligo assunzionale viene effettuata, in sede di comprova dei requisiti, mediante domanda inoltrata al centro per l’impiego competente.
Nella fattispecie in esame, la Direzione Regionale ha attestato negativamente la sussistenza del requisito, pertanto, il provvedimento di esclusione è stato correttamente emesso, tenuto conto della falsa dichiarazione dell’operatore economico concorrente.
Il Collegio osserva che il contenuto di tale certificazione ha carattere vincolante, che la Stazione appaltante non può né sindacare, né disapplicare. A sostegno dell’assunto, va richiamata la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, 7 aprile 2024, n. 1) che ha equiparato tali certificazioni, al pari del DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso.
Ne consegue che l’Amministrazione procedente non ha margini valutativi: se il certificato attesta l’irregolarità, l’esclusione diventa un atto dovuto. Tale orientamento riguarda il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e gli accertamenti richiesti al fine di verificarne la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara (Ad. Plenaria, n. 1 del 2024).
Non assume importanza, ai fini della legittimità dell’esclusione, l’avvenuto adeguamento in epoca successiva o l’intento programmato di regolarizzazione, dovendosi dare rilievo al fatto che la falsa dichiarazione in ordine al possesso di tale requisito comporta un grave illecito professionale e giustifica l’esclusione anche indipendentemente dall’accertamento dell’intenzionalità della condotta, e dell’eventuale ‘buona fede’ dell’operatore economico.
Pertanto, le critiche alla sentenza impugnata in ordine alla omessa valutazione dell’imputabilità della condotta della Società appellante non possono trovare condivisione.

