Tratto da: Ildirittoamministrativo.it

Autore: Luigi Spetrillo

Abstract

Con delibera del 12 marzo 2026 la Corte Costituzionale ha modificato in modo significativo le regole che disciplinano i procedimenti davanti alla Consulta, introducendo in particolare l’allargamento dei soggetti legittimati a partecipare ai giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e la previsione espressa di misure cautelari atipiche nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

Sommario: 1. Premessa – 2. L’intervento nei giudizi incidentale di legittimità costituzionale. – 3. La tutela cautelare nei giudizi di conflitto di attribuzione. – 4. Conclusioni

 

 

  1. Premessa

Con delibera della Consulta del 12 marzo 2026 sono state modificate alcune disposizioni delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”.

Ciò è avvenuto nell’esercizio del potere di autonormazione della Corte costituzionale che consente alla Consulta di adottare (a maggioranza dei suoi componenti un regolamento per disciplinare l’esercizio delle sue funzioni (art. 14, co 1) nonché la possibilità di fissare le norme integrative per i giudizi innanzi la Corte Costituzionale (art. 22, co 2)

Punti significativi di questa riforma interna sono l’allargamento dei soggetti legittimati a partecipare ai giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e la previsione espressa di misure cautelari nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

 

  1. L’intervento nei giudizi incidentale di legittimità costituzionale.

Il nuovo art. 4 co 4 delle norme integrative prevede che : << La Corte può inoltre autorizzare l’intervento delle parti di altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  nei  quali  debba  essere applicata la disposizione censurata e  una  delle  parti  abbia  già formulato  entro  tale  termine  una  eccezione   di   illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione>>.

Questa disposizione comporta una significativa evoluzione del processo costituzionale, dal momento che introduce non solo un allargamento meramente soggettivo delle parti costituite ma favorisce anche un arricchimento del thema decidendum, rendendo possibile l’emersione di argomenti e profili relativi a fattispecie concrete diverse da quella da cui è scaturita l’ordinanza del giudice a quo che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

L’intervento comporta dunque l’ingresso nel processo di una parte terza rispetto a quelle originarie del giudizio, realizzando così un litisconsortio facoltativo o processuale.

Una definizione della categoria dell’interventore non può che partire dalla disciplina del codice di procedura civile che prevede due categorie di intervento: quello volontario su iniziativa di un soggetto terzo al giudizio ex art. 105 cpc ovvero quello coatto ex artt. 106 e 107 cpc, disposto dal giudice su sua stessa determinazione o su iniziativa delle parti.

Con l’intervento volontario, un soggetto può intervenire in un processo per far valere nei confronti di tutte o di alcune di esse un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo ovvero per sostenere per sostenere le ragioni di alcune delle parti quando vi abbia un proprio interesse.

In questo caso, l’art. 105 cpc distingue fra tre tipi di intervento: principale, adesivo autonomo, adesivo dipendente, dovendo tenere ben presente che i primi due l’intervento principale ed adesivo autonomo comportano l’ampliamento soggettivo e oggettivo del giudizio mentre quello adesivo dipendente amplia il processo solo dal punto di vista soggettivo.

Con l’intervento principale il terzo propone una domanda contro tutte le parti originarie, facendo valere un diritto autonomo ed incompatibile con quello dedotto in giudizio, mentre con l’intervento adesivo autonomo il terzo interviene nel processo facendo valere una posizione nei confronti di una delle parti e compatibile con l’altra.

Viceversa, con l’intervento adesivo dipendente, il terzo intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti, quando vi sia un proprio interesse che potrebbe discendere da ragioni di pregiudizialità e di dipendenza, potendo spiegare quest’effetto mediante il giudicato riflesso

Per quanto riguarda l’intervento coatto, questo può avvenire su chiamata del giudice, ai sensi dell’art.106 cpc, a seguito di istanza di parte che valuta opportuno chiamare in giudizio un soggetto terzo al quale ritenga comune la causa ovvero da cui pretende di essere garantita, oppure per iniziativa dello stesso giudice, qualora ritenga che il processo debba estendersi nei confronti di un terzo al quale la causa è comune e pertanto ne ordina l’intervento.

In ogni caso, al di là della sua natura giuridica,  è certo che l’atto di intervento il terzo si fonda su di un interesse qualificato tra la sfera giuridica dell’interveniente e la decisione del giudice sulla controversia, questo perché il terzo è direttamente sottoposto all’efficacia di quest’ultima oppure perché la stessa rappresenta un elemento costitutivo di una fattispecie che faccia capo anche al terzo soggetto, determinando così un’ipotesi di efficacia riflessa della sentenza.[2]

 L’intervento volontario nel processo amministrativo è disciplinato dagli artt. 28 e 50 cpa che consente a soggetti terzi, portatori di un interesse collegato all’oggetto del giudizio, di partecipare a una causa già instaurata tra ricorrente e P.A. e che deve essere proposto con atto notificato e depositato, accettando il processo nello stato in cui si trova[3].

Per quanto riguarda il giudizio di legittimità costituzionale, la definizione della figura dell’interventore può essere specularmente ricavata da quello di parte.

A tal fine occorre partire dal disposto dell’art. 23 l. n. 87/1953 che impone al giudice a quo di disporre la notifica dell’ordinanza di rimessione alle parti in causa ed al pubblico ministero, quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.

La posizione della parte del giudizio costituzionale riceve dunque una disciplina dettagliata e, in qualche misura, rigida che esclude l’estensione di tale qualifica ai soggetti di diritto non espressamente individuati come tali dalla norma.

Se ne può concludere che le parti del processo costituzionale incidentale sono, sul piano formale, i destinatari della notifica dell’ordinanza di remissione, ossia, sul piano sostanziale, le parti necessarie (costituite o meno nel giudizio a quo), i litisconsorti necessari pretermessi, nonché i terzi rispetto alla controversia che, però, abbiano acquisito la qualità di parte spiegando intervento nel giudizio a quo[4].

L’intervento dei terzi nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale è stato sempre avversato dalla Corte costituzionale anche se la riforma delle norme integrative del 2004 aveva già offerto una timida apertura per l’intervento in giudizio di <<altri soggetti>> (art. 4, comma 3), la cui ammissione al giudizio però era rimessa all’ampio potere discrezionale della Consulta.

La Corte costituzionale, infatti, ha limitato l’ammissibilità dell’intervento solo in presenza in presenza di un interesse <<diretto ed individualizzato>>[5]o comunque inerente al rapporto dedotto nel processo a quo[6] .

Questa posizione è stata sintetizzata in una pronuncia del 2020, secondo cui << la partecipazione al  giudizio  di  legittimità costituzionale è  circoscritta,  di  norma,  alle  parti  del  giudizio  a quo,  oltre  che  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale […]; a tale disciplina è possibile derogare –senza venire in contrasto con il carattere  incidentale  del giudizio  di  costituzionalità – soltanto  a  favore  di  soggetti  terzi  che  siano  titolari di  un  interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni  altro,  dalla  norma  o  dalle  norme  oggetto  di  censura;  […],  pertanto,  l’incidenza  sulla  posizione  soggettiva dell’interveniente  non  deve  derivare,  come  per  tutte  le  altre  situazioni  sostanziali  governate  dalla  legge  denunciata,  dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale>>[7].

Questa visione restrittiva verrebbe oggi meno con le nuove norme integrative, dal momento che le stesse allargano la platea degli intervenienti anche a soggetti costituiti diversi giudizi a quo nei quali la medesima disposizione debba essere applicata, purché abbiano già formulato l’eccezione di illegittimità costituzionale alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione.

Quanto alla dilatazione della platea degli interventori, particolarmente interessante appare quanto affermato in un primissimo commento della dottrina secondo cui le nuove norme integrative apriranno la strada, nei giudizi di legittimità inerenti le norme penali e processualpenali, all’intervento non solo dei difensori ma anche del pubblico ministero[8].

Sul punto si evidenzia che la Corte costituzionale ha sempre mantenuto fermo negli anni un orientamento di inammissibilità dell’intervento del pubblico ministero nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, soprattutto allorché egli sia il titolare del potere d’impulso del processo, sulla base del fatto che l’intervento del pm nel processo costituzionale non fosse in alcun modo disciplinato, nemmeno a livello di norme integrative[9].

Medesima posizione è stata assunta dalla Corte costituzionale anche nel caso del pubblico ministero contabile, nel caso dell’esercizio dell’azione di responsabilità erariale, dal momento che in questi tipi di giudizi il pubblico ministero assume la posizione di <<organo di giustizia>> che agisce nell’interesse oggettivo dell’ordinamento, che non consente di accostare la sua posizione a quella delle parti in causa e quindi di estendere ad esso la disciplina prevista per queste ultime ai fini della costituzione nel processo costituzionale[10].

Tale orientamento è risultato in parte modificato da una recente sentenza della Corte che ha ammesso l’intervento in giudizio del Procuratore generale presso la Corte dei conti, dovendo però precisare che nel caso di specie il giudizio a quo non verteva sull’esercizio di un’azione di responsabilità erariale ma giudizio in unico grado innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione che decide su specifiche materie di contabilità pubblica, garantendo la stabilità finanziaria e la corretta gestione dei bilanci pubblici[11].

Ritiene nel caso la Corte costituzionale che in tali tipi di giudizi il pubblico ministero contabili riveste una posizione peculiare e cioè non come parte del giudizio a quo bensì come titolare dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei conti.

Da ciò è conseguita l’ammissibilità dell’intervento del Procuratore generale contabile.

Orbene, ritiene chi scrive che questa pronuncia della Corte costituzionale, anche se emessa su un caso particolare, unitamente al novum regolamentare, rendano ormai maturi i tempi per l’intervento del pubblico ministero penale nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Depongono in tal senso sia l’indiscussa qualifica di parte processuale del Pm nel processo penale[12], ma come anche nel processo militare ex art. 290 cpmp, legittimato ad eccepire in giudizio la illegittimità costituzionale di una norma di legge nonché l’effettiva sussistenza di una effettiva preclusione al suo intervento nel giudizio di legittimità costituzionale.

Le medesime considerazioni possono svolgersi anche per il pubblico ministero contabile[13].

 

  1. La tutela cautelare nei giudizi di conflitto di attribuzione.

La delibera adottata dalla Consulta segna l’ingresso della tutela cautelare nel processo costituzionale relativamente alla materia del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Il nuovo art. 26 co 7 prevede infatti che <<Qualora il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio, la Corte, con l’ordinanza che dichiara ammissibile il conflitto, adotta le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. L’ordinanza è immediatamente notificata a cura della cancelleria agli organi interessati.  Questi possono chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare. La Corte si pronuncia sulla relativa istanza nella prima Camera di consiglio successiva al suo deposito.>>.

Si tratta certamente di una svolta decisiva auspicata da diversi commentatori[14], che rappresenta un evoluzione rispetto all’incidente cautelare previsto per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale o di conflitto di attribuzione, di cui agli artt. 35 ( art. 28 norme integrative) e 40 (art. 23 norme integrative) l.n. 87/1953, a mente del quale la Corte, qualora ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, può sospenderne l’efficacia per gravi motivi con ordinanza.

Per il giudizio su conflitti di attribuzione, l’art. 40 della stessa legge stabilisce, invece, che l’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

Viceversa, l’attuale modifica, con la positivizzazione di una tutela cautelare atipica, non solo avvicina il potere cautelare del giudice costituzionale a quello del giudice amministrativo ma ha soprattutto il merito di garantire ed assicurare l’effettività della tutela giudiziaria innanzi la Consulta, evitando che la durata del giudizio possa sfociare nell’emissione di un provvedimento inutile per le parti, che poi è proprio l’essenza della tutela cautelare.[15]

Dalla prima lettura dell’art. 26 co 7, si può desumere che il nuovo sistema di tutela cautelare innanzi alla Corte Costituzionale sia fondato su tre principi fondamentali: strumentalità, provvisorietà ed atipicità.

Dal punto di vista della strumentalità, l’azione cautelare è strettamente collegata all’oggetto del giudizio del conflitto di attribuzione ed è funzionale ad evitare che nel tempo necessario ad ottenere una pronuncia della Corte, la parte ricorrente possa subire pregiudizi gravi ed irreparabili.

Le misure cautelari sono altresì provvisorie, dal momento che dovranno assicurare incidentalmente gli effetti della decisione del ricorso nel senso che devono stabilire un assetto provvisorio e non definitivo di tali interessi in attesa della pronuncia.

Infine, la Consulta ha optato per un modello atipico di tutela cautelare, simile a quello previsto dagli artt. 700[16] cpc e 55 cpa[17] , che consentirà al giudice costituzionale di adottare il provvedimento che sia più opportuno ad assicurare tutela concreta alle posizioni vantate dal ricorrente.

Pertanto, contrariamente alla tutela cautelare per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale, per i quali invece è invocabile solo la sospensione dell’efficacia dell’atto legislativo all’attenzione della Consulta, le nuove norme consentiranno alla Corte costituzionale di adottare il provvedimento cautelare che meglio si adatti al caso di specie.

La Corte quindi, come un sarto, potrà ritagliare e confezionare l’abito maggiormente adatto alla situazione.

Inoltre, facendo applicazione ai principi generali del diritto, è plausibile ritenersi che i provvedimenti cautelari saranno emessi dalla Corte costituzionale in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Per quanto riguarda il fumus boni iuris la sua valutazione si rende necessaria soprattutto in ossequio all’ordinanza n. 107/2010 della Corte costituzionale, che, nell’applicare l’art. 35 l.n. 87/1953 affermò che il potere cautelare nel giudizio costituzionale dev’essere esercitato << in conformità ai principi generali che disciplinano la tutela in via d’urgenza>>, uniformandosi ai canoni del diritto processuale generale[18].

Presumibilmente tale giudizio prognostico dovrà riguarda sicuramente la competenza degli organi coinvolti avendo come primo riferimento le norme costituzionali come per es. l’art. 87 sulle prerogative e funzioni del Presidente della Repubblica o l’art. 117 cost. sul riparto di competenze legislativa fra lo Stato e le Regioni.

Per quanto riguarda invece la valutazione del periculum, la norma contiene invece delle novità significative, dal momento che lo stessa, presumibilmente non sarà più strettamente legata alle tipiche figure previste dall’art. 35 l.n. 87/1953 ma bensì ad una categoria più ampia.

Passando agli aspetti procedurali, la Corte costituzionale decide sulle istanze cautelari con ordinanza immediatamente notificata a cura della cancelleria agli organi interessati. 

Le parti a loro volta possono chiedere la revoca o la modifica delle misure cautelari emesse, verosimilmente invocando un mutamento delle circostanze ovvero la sopravvenienza di nuove ragioni di fatto o di diritto.

Su tali istanze la Corte si pronuncia sulla relativa istanza nella prima camera di consiglio successiva al suo deposito.

 

Hans Kelsen, in suo celebre saggio del 1928, affermava che l’organo di giustizia costituzionale opera  secondo regole stabilite dalla Costituzione e perciò <<questa funzione somiglia a quella di qualunque altro tribunale; essa è principalmente applicazione e solo in misura esigua creazione del diritto, e quindi è veramente giurisprudenziale”>>  [19] L’attività delle Corti costituzionali deve essere dunque ricompresa nell’alveo delle attività di natura giurisdizionale, attesi appunto i connotati sostanziali e immancabili di essa[20].

L’equiparazione dell’attività della Corte costituzionale a quella degli altri organi giurisdizionali dello Stato ha come logico corollario che il processo innanzi alla Consulta offra tutela effettiva e si fondi su regole che garantiscano, in primis, una partecipazione al procedimento ai soggetti interessati.

In quest’ottica sono sicuramente da salutare con favore le norme che hanno allargato la platea dei soggetti interessati che potranno arricchire il thema decidendum e allargare la visuale del giudizio offrendo diversi spunti per la pronuncia finale della Corte.

Sempre favorevolmente devono essere guardate le norme sul giudizio cautelare anche se, per ora,  limitate solo al conflitto di attribuzione e non anche al giudizio di legittimità costituzionale.

 

[1] Magistrato ordinario in tirocinio.

Prima dell’ingresso in magistratura ha esercitato la professione di avvocato, iscritto al foro di Napoli, dal 2018 al 2022, e successivamente ha prestato servizio come dirigente penitenziario presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dal 2022 al 2025, ricoprendo per diciotto mesi l’incarico di direttore della Casa di Reclusione di Rossano Nuovo Complesso.

 

[2] R. VON JEHRING “Die Reflexwirkung oder die Rückwirkung rechtlicher Thatsachen auf dritte Personen”, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, 1871, 248; e per la dottrina italiana, F. CARNELUTTI “Efficacia diretta ed efficacia riflessa della cosa giudicata”, in  Studi di dir. proc., IV, Padova, 1925, 431 ss.

[3] AA.VV., L’intervento nel processo amministrativo, a cura di M. Ramajoli, R. Villata, Torino 2023; V.M. SESSA, “Intervento in causa e trasformazioni del processo amministrativo”, Napoli, 2012

[4]R.MANFRELLOTTI “ muscoli di Sisifo: la disciplina dell’intervento dei terzi nel processo costituzionale incidentale” in Federalismi n. 4/2022.

[5] Corte cost., sent. n. 421/1995

[6] Corte cost., sent. n. 189/2001; sentt. nn. 145, 307 e 413 del 2002; sentt. nn. 227 e 346 del 2003.

[7] Corte cost., ord. s. n. 20 ottobre 2020.

[8] G.L.GATTA “La Corte costituzionale modifica le proprie norme processuali e apre all’intervento delle parti in giudizi diversi da quello a quo, nei quali sia stata sollevata un’eccezione di legittimità costituzionale. Nuovi scenari per gli avvocati (e anche per i pubblici ministeri?)” in www.sistemapenale.it

[9] Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 327, in  Rivista Associazione Costituzionalisti Italiani, 1995, 2502, con nota di ZANON.

[10] Corte cost. 9 gennaio 1996, n. 1 e 2 novembre 1996, n. 375, in Rivista Associazione Costituzionalisti Italiani, 1996, 1, con nota di SCARTOZZI.

[11] S.FOÀ, “La giurisdizione delle sezioni riunite in speciale composizione. dalla tradizione cavouriana al dialogo con la Corte di giustizia dell’Unione Europea” in Rivista della Corte dei Conti n. 2/2022.

[12] G.MATTEOTTI, <<[…]nessuna delle norme di procedura si oppone, anzi tutte confermano la qualità di parte del p.m. ,o, più esattamente, la sua qualità di organo della collettività, che nel processo entra come parte offesa del reato e portatrice dell’azione penale contro il delinquente>>  in “Il pubblico ministero è parte” Rivista penale1919, XC,.

R.ALESSANDRI <<Il pubblico ministero è considerato parte pubblica nel procedimento perché è una parte che agisce nell’interesse dello Stato per un fine di diritto pubblico: la sua attività rimane obbligata a quei doveri di lealtà e di obiettività che sono propri di ogni pubblica funzione>> in “Codice di procedura penale. Esposizione generale e commento a tutti gli articoli interessanti la polizia giudiziaria” , Firenze, 1981.

F.CORDEREO <<Dalla riforma escono nuove strutture  e un pubblico ministero ridefinito: monopolista delle domande penali, conduce le indagini tese all’eventuale processo, soverchiando sotto alcuni aspetti l’antagonista (diseguaglianza fisiologica in questa fase), ma ogniqualvolta debbano essere preacquisite prove o occorrano misure cautelari, formula al giudice le relative richieste; qui non a poteri; tuttavia qualcosa del vecchio rito sommario resta negli atti delle indagini preliminari valutabili al dibattimento. A processo instaurato, diventa un contraddittore: gli competono responsabilità ignote alla prassi post-inquisitoria (quando giudici informati dal fascicolo avevano sottomano i materiali istruttori); e in due riti speciali opera scelte che incidono sul merito>> in “Procedura penale”, Milano 1993.

G.FALCONE<< L’ufficio del pubblico ministero viene a trovarsi, quindi, al centro della rivoluzione copernicana compiuta dal nuovo codice. Da luogo di smistamento e di filtro tra l’attività della polizia giudiziaria e quella degli uffici istruzione, si è trasformato in punto di riferimento di tutti gli affari concernenti la repressione penale della devianza sociale e, nel momento stesso in cui ha perduto qualsiasi funzione giurisdizionale, ha acquisito compiti effettivi di direzione e di impulso per le indagini di polizia giudiziaria nella individuazione di quegli elementi che avranno valore di prova solo se saranno acquisiti in dibattimento nel pieno rispetto del contraddittorio>> in “Il pubblico ministero nel nuovo processo penale” pubblicato in G. FALCONE “La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta alla mafia”, Milano 2010.

[13] F.NUGNES, “ Il ruolo del Pubblico ministero contabile e la garanzia del diritto di difesa nel procedimento preliminare al giudizio di responsabilità” in Federalismi 15/2019; Q.LORELLI “Il ruolo del pubblico ministero contabile nella tutela dell’erario” in Rivista della Corte dei conti n. 2/2022.

 

[14]  R. ROMBOLI, La prospettiva costituzionalistica, in AA. VV., “Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali. Profili pubblicistici”, Milano 2004, 103-104; P. CARROZZA – R. ROMBOLI – E. ROSSI, “I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento”, in AA. VV., “L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello”, a cura di R. ROMBOLI, Napoli 2006, 679, in part. 748; J. FERRACUTI, “Tutela cautelare e conflitti tra poteri dello Stato. Verso un’estensione dei rimedi cautelari propri del processo amministrativo ai relativi giudizi ?” in Rivista  Associazione Costituzionalisti Italiani n. 1/2021; L. PIROZZI “La tutela cautelare nei conflitti tra poteri dello Stato torna all’attenzione della Corte costituzionale: una nuova tappa in un percorso non ancora concluso” in Rivista Corte dei Conti n. 6/2025.

[15] P. CALAMANDREI, “Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari”, Padova, 1936<<più che a difendere i diritti soggettivi, a garantire la efficacia e per così dire la serietà della funzione giurisdizionale [..]. Le misure cautelari sono predisposte, più che nell’interesse dei singoli, nell’interesse dell’amministrazione della giustizia, di cui garantiscono il buon funzionamento ed anche, si potrebbe dire, il buon nome. Se la espressione «polizia giudiziaria» non avesse già nel nostro ordinamento un preciso significato, essa potrebbe apparire singolarmente adatta per designar la tutela cautelare».

Si veda anche A. PROTO PISANI, “Lezioni di diritto processuale civile”, Napoli, 2021, che nel trattare il procedimento cautelare richiama il pensiero di Chiovenda secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione.

Si consideri ancora la Corte Costituzionale secondo cui la disponibilità di misure cautelari assolve, infatti, <<alla necessità che il provvedimento finale del giudice intervenga re ad huc integra e consenta la soddisfazione dell’interesse protetto (Corte cost. nn. 8/1982 e n. 284/1974), sicché la tutela cautelare è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva ((Corte Cost. n. 281/2010)>>

Si veda infine Corte Cost n. 212/2020 secondo cui <<la tutela cautelare è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva (sentenze n. 236 del 2010, n. 403 del 2007; n. 165 del 2000, n. 437 e n. 318 del 1995, n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del 2017), costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale «la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione» (sentenza n. 253 del 1994). Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato l’accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa (sentenza n. 403 del 2007)>>.

[16] La Corte costituzionale intravede nella tutela cautelare civile e, in particolare, in quella atipica di cui all’art. 700 c.p.c., un minimum che il legislatore ordinario non può pretermetter, ove il diritto assistito da fumus boni iuris sia minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria. In tal caso spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (Corte Cost. n. 190/1985)

[17] AA.VV. “Giustizia amministrativa” a cura di F.G. Scoca, Torino, 2025, secondo cui l’art. 55 cpa mentre assegna una varietà tipologica non predeterminata di provvedimenti cautelari assumibili, poiché fa riferimento alle misure più idonee, pone un limite ben preciso all’ammissione delle misure cautelari e cioè gli effetti della decisione sul ricorso e quindi la strumentalità funzionale.

In argomento si veda anche M.SANTISE, “La tutela cautelare nel processo amministrativo fra rito ordinario e modelli speciali”, in www.giustiziaamministrativa.it

[18] Corte Cost. n. 107/2010.

[19] 2H. KELSEN, La garantie juridictionnelle de la Constitution (la justice constitutionnelle), Revue du droit public et de la science politique, 1928; traduzione italiana: La giustizia costituzionale, Milano, 1981, 145 ss.

[20] Ibidem.

 

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