tratto da biblus.acca.it

Il Consiglio di Stato chiarisce che l’omissione non determina automaticamente l’estromissione dalla gara, ma può incidere sul giudizio di affidabilità quando riguarda fatti rilevanti per lo specifico appalto.

La mancata comunicazione di procedimenti penali può comportare l’esclusione da una gara anche quando i reati contestati non rientrano espressamente tra le cause tassative previste dal Codice dei contratti pubblici? Con la sentenza n. 7282/2025, il Consiglio di Stato affronta il rapporto tra obblighi dichiarativi, grave illecito professionale e principi di buona fede, fiducia e risultato.

Il punto decisivo non è la semplice omissione formale, ma la rilevanza concreta delle informazioni taciute rispetto all’integrità e all’affidabilità dell’operatore economico.

Il caso

Un Comune aveva avviato una procedura per l’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere e dei litorali urbani per il triennio 2024-2026.

Dopo l’apertura delle offerte, l’amministrazione rilevava che la titolare di una delle imprese concorrenti risultava coinvolta in diversi procedimenti penali. Alcune contestazioni riguardavano fatti verificatisi durante l’esecuzione di un precedente servizio analogo, svolto dalla stessa impresa per il Comune.

L’operatore non aveva comunicato tali vicende nella documentazione di gara.

Il Comune disponeva quindi l’esclusione, ritenendo che le informazioni omesse fossero necessarie per valutare l’affidabilità professionale dell’impresa. Assumeva particolare rilievo anche la circostanza che l’ente si fosse costituito parte civile in alcuni dei procedimenti penali.

Il TAR Puglia confermava l’esclusione. L’impresa proponeva appello al Consiglio di Stato.

I motivi del ricorso

Secondo l’operatore economico, il nuovo Codice dei contratti avrebbe eliminato l’omissione dichiarativa dalle autonome fattispecie di grave illecito professionale.

L’articolo 98, comma 3, lettera b), del D.lgs. 36/2023 farebbe infatti riferimento alle informazioni false o fuorvianti, ma non alle informazioni omesse. Inoltre, i reati contestati non rientravano tra quelli espressamente previsti dagli articoli 94, 95 e 98 del Codice. Di conseguenza, secondo l’appellante, non sussisteva alcun obbligo di dichiarazione.

L’impresa sosteneva anche che alcuni reati oggetto di decreto penale di condanna dovessero considerarsi estinti per il semplice decorso del termine previsto dall’articolo 460 c.p.p.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respinge l’appello.

I giudici riconoscono che, ai sensi dell’articolo 96, comma 14, l’omissione dichiarativa non costituisce di per sé una causa autonoma di esclusione.

Essa può però concorrere, insieme al fatto non dichiarato, alla valutazione dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore: «L’omessa comunicazione […] è priva di autonoma rilevanza escludente» ma «concorre nel giudizio di affidabilità dell’operatore».

La stazione appaltante non può, quindi, escludere un concorrente per il solo mancato inserimento di un’informazione. Deve verificare il contenuto della notizia omessa, il collegamento con la procedura e la sua capacità di incidere sulla decisione di ammissione.

Nel caso esaminato, i procedimenti penali riguardavano fatti collegati a un precedente servizio svolto per lo stesso Comune e analogo a quello oggetto della nuova gara.

L’omissione aveva quindi impedito all’amministrazione di compiere una valutazione completa sul futuro contraente.

Il Consiglio di Stato afferma pertanto che: «Deve ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione […] nei confronti di un operatore economico che abbia omesso di comunicare le pendenze giudiziarie».

La decisione non introduce un obbligo indiscriminato di dichiarare qualsiasi procedimento penale. La rilevanza dipende dalle caratteristiche del fatto, dalla sua attinenza con l’appalto e dalla concreta incidenza sull’affidabilità professionale.

Buona fede, fiducia e risultato

La sentenza valorizza i principi generali del D.lgs. 36/2023.

Il principio di buona fede impone all’impresa di fornire le informazioni necessarie affinché l’amministrazione possa decidere consapevolmente se instaurare il rapporto contrattuale.

Il principio della fiducia rafforza l’autonomia valutativa e la responsabilità della stazione appaltante, mentre il principio del risultato richiede che la gara sia orientata alla scelta di un contraente realmente idoneo a soddisfare l’interesse pubblico.

La tassatività delle cause di esclusione non impedisce quindi di valutare il significato concreto di un’omissione che abbia compromesso il processo decisionale.

Estinzione del reato: serve la pronuncia del giudice

Il Consiglio di Stato respinge anche la censura relativa all’estinzione dei reati oggetto di decreto penale.

Il semplice decorso del termine non è sufficiente ai fini della partecipazione alle gare.

L’estinzione deve essere formalizzata dal giudice dell’esecuzione, chiamato a verificare l’assenza delle condizioni ostative e a disporre la conseguente annotazione nel casellario.

 

Torna in alto