Tratto da: Lavoripubblici
Che cosa succede quando l’aggiudicatario valorizza le migliorie con importi simbolici, pari a 1 euro per voce, e il concorrente contesta sia la completezza del computo metrico sia la mancata verifica di anomalia?
A rispondere, senza lasciare alcun margine di dubbio, è il TAR Lazio, sez. Latina, con la sentenza del 25 marzo 2026, n. 285, chiarendo che non basta dimostrare che la valorizzazione economica delle migliorie sia minima o simbolica per ottenere l’esclusione dell’offerta o imporre la verifica di congruità.
La vicenda nasce in una gara PNRR per la realizzazione di un nuovo asilo nido, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Secondo la seconda classificata, l’aggiudicazione sarebbe stata illegittima in quanto nell’offerta sarebbe mancato il computo metrico estimativo delle migliorie, il contenuto economico sarebbe stato incerto e la stazione appaltante non avrebbe attivato la verifica di anomalia ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.
Tutto ruotava attorno a un dato che, a prima vista, poteva sembrare anomalo: la valorizzazione delle migliorie a 1 euro ciascuna, per circa 88 lavorazioni.
Da qui la questione centrale: come debba comportarsi una stazione appaltante quando la lex specialis richiede documenti sulle migliorie e, sebbene l’operatore economico li alleghi, da un punto di vista economico risultino particolarmente “leggeri”, e se ciò imponga l’esclusione o l’attivazione del subprocedimento di verifica.
Nella questione rileva l’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la verifica di congruità delle offerte e individua un punto di equilibrio tra libertà dell’operatore economico nella costruzione dell’offerta e potere della stazione appaltante di verificarne la sostenibilità.
La verifica non scatta in automatico, ma solo quando l’offerta appaia, sulla base di elementi specifici, anormalmente bassa. Questo significa che non ogni criticità interna – come la valorizzazione simbolica di alcune voci – è sufficiente a imporre l’attivazione del subprocedimento: servono indizi concreti che facciano dubitare della serietà e della reale eseguibilità dell’offerta nel suo complesso.
È solo in presenza di questi elementi che la stazione appaltante è chiamata ad attivare la verifica, finalizzata ad accertare la sostenibilità complessiva della proposta. In assenza di tali indici, la valutazione resta globale e la decisione si colloca nell’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile solo quando risulti manifestamente illogica o priva di adeguato supporto istruttorio.
Nel valutare la questione, il TAR ha evidenziato come non ricorresse alcuna causa di esclusione, in quanto il disciplinare sanzionava la carenza “contemporanea” di alcuni elaborati – tra cui computo metrico estimativo e relazione tecnica – che l’aggiudicataria aveva comunque prodotto.
Se il bando collega l’esclusione alla mancanza di determinati documenti, non si può trasformare automaticamente una critica alla qualità o alla valorizzazione interna di quei documenti in una causa espulsiva non prevista. Il passaggio da “documento insufficiente” a “documento mancante” non può essere compiuto in via interpretativa, in un sistema governato dal principio di tassatività delle cause di esclusione.
La ricorrente ha poi tentato di spostare la censura sul terreno dell’incertezza del contenuto economico, ma il TAR ha chiarito che l’incertezza riguarda la non determinabilità dell’impegno negoziale, non il fatto che alcune componenti dell’offerta appaiano sottostimate o simboliche. Finché ribasso e importo complessivo sono chiari, il problema non è l’indeterminatezza dell’offerta, ma semmai la sua sostenibilità.
Non solo: la valorizzazione a 1 euro delle migliorie è stata considerata una lecita strategia commerciale, non un indice automatico di inattendibilità. Il TAR ha valorizzato, da un lato, il ribasso complessivo (4,30%) e, dall’altro, l’impegno assunto dall’operatore a sostenere i costi necessari per adeguare il progetto alle migliorie proposte. Inoltre, quantità e misure risultavano comunque ricavabili dalla documentazione tecnica.
Da qui la conclusione: nessuna arbitrarietà nella valutazione tecnica della commissione e nessun obbligo di attivare la verifica di anomalia. In linea con l’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, non è sufficiente una generica percezione di anomalia, ma occorrono elementi specifici idonei a far apparire l’offerta anormalmente bassa.
In assenza di tali elementi, la scelta di non attivare la verifica rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza o errore di fatto.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione anche in assenza di una verifica dell’offerta anomala.
La mancata valorizzazione economica delle migliorie non equivale, da sola, alla mancanza documentale sanzionata dalla lex specialis, se i documenti richiesti risultano comunque prodotti. Per ottenere l’esclusione serve una causa espulsiva chiara, non una riqualificazione del vizio.
Allo stesso modo, il prezzo simbolico delle migliorie non rende automaticamente incerta l’offerta: l’incertezza economica va distinta dalla congruità, spostando il contenzioso su un terreno valutativo molto più complesso.
Ma il punto più rilevante riguarda la verifica di anomalia ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che non rappresenta un passaggio dovuto ogni volta che vengano contestati importi bassi o simbolici. Occorrono elementi specifici che facciano apparire l’offerta anormalmente bassa; in mancanza, la scelta di non attivare il subprocedimento resta sindacabile solo entro margini molto limitati.

