tratto da leautonomie.asmel.eu.it

di Luigi OIliveri

Il “collegato lavoro”, cioè la legge 203/2024 contribuisce a chiarire lo spettro del lavoro “stagionale” nella pubblica amministrazione.

L’articolo 11 della legge 203/2024 introduce la seguente rilevante norma di interpretazione autentica: “L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

La disposizione è pensata certamente per il lavoro privato, ma produce indirette ricadute anche nell’ambito del lavoro pubblico e, specificamente, per gli enti locali.

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