Tratto da GiurisprudenzaAppalti
L’art. 10-bis della L. n. 241/1990, relativo al preavviso di rigetto, non trova applicazione nelle procedure concorsuali, comprese le gare per l’affidamento di appalti pubblici, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa.
Lo ribadisce Tar Basilicata, Sez. I, 31/10/2026, n. 360:
Va respinta anche la seconda censura del primo motivo, con la quale la ricorrente ha dedotto che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato l’art. 10 bis L. n. 241/1990, nella parte in cui statuisce che dopo il preavviso di rigetto l’Amministrazione deve indicare “i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”, sia perché l’istanza di autotutela è stata presentata dalla xxx S.r.l., sia perché il predetto art. 10 bis l. n. 241/1990 nel penultimo periodo statuisce espressamente che le disposizioni di tale articolo “non si applicano alle procedure concorsuali” e perciò anche alle gare di appalti pubblici (sul punto, cfr. ex multis TAR Salerno Sez. III Sent. n. 2882 del 7.12.2023; TAR Umbria Sent. n. 18 del 3.1.2020; TAR Valle d’Aosta Sent. n. 139 del 21.11.2006; TAR Catania Sez. II Sent. n. 2084 del 31.10.2006; TAR Veneto Sez. I Sent. n. 3663 del 13.10.2005).

