Le amministrazioni possono effettuare da subito la graduazione della retribuzione di posizione dei segretari e, in caso di inadempienza, dallo 1 gennaio del 2025 tale compenso verrà riconosciuto nella misura più ridotta prevista del CCNL del 16 luglio 2024. Sulla deliberazione che detta i criteri di graduazione occorre dare corso al confronto solamente nelle amministrazioni comunali in cui vi è la dirigenza. In favore dei segretari comunali e provinciali continua a produrre i suoi effetti la clausola del cd galleggiamento. Non opera più a partire dallo 1 gennaio 2022 per i segretari in convenzione la decurtazione della indennità di convenzione disposta dal CCNL 17 dicembre 2020.
Sono queste le principali risposte fornite dall’Aran sull’applicazione del contratto nazionale 16 luglio 2024 dei dirigenti e dei segretari per il triennio 2019/2021 con riferimento alle norme dettate per i segretari comunali e provinciali.
LA GRADUAZIONE DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE
Le amministrazioni locali possono da subito dare corso alla graduazione della indennità di posizione dei segretari sulla base delle nuove regole dettate dall’articolo 60 del CCNL dei dirigenti delle funzioni locali e dei segretari comunali.
Questo perché, non essendo prevista una decorrenza diversa, la disposizione è entrata in vigore lo scorso 17 luglio, cioè il giorno dopo la sottoscrizione del CCNL.
Le amministrazioni hanno tempo fino a tutto l’anno 2024 per adottare il sistema di graduazione e per applicarlo sulla base della espressa previsione contenuta nel citato articolo 60 di tale contratto.
A partire dallo 1 gennaio del 2025 nelle amministrazioni che non avranno adottato le nuove regole si applica la misura della indennità di posizione fissata dall’articolo 58 del contratto prima citato, cioè la misura minima. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran AFL 77.
Vengono dettate inoltre, ci ricorda il parere dell’Aran, una norma transitoria, per la fase di prima applicazione, ed una disposizione di salvaguardia. Per la fase di prima applicazione è previsto che fino allo 1 gennaio 2025 i segretari continueranno a percepire la indennità in godimento nell’ente.
La disposizione di salvaguardia viene così sintetizzata dal parere Aran: “ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’articolo 3, comma 2, del CCNL 16.50201 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018)”.
Appare quindi necessario che gli enti adottino le nuove regole sulla graduazione della indennità di posizione dei segretari nel corso dell’anno, così da dare applicazione alla previsione dettata dal CCNL. Ovviamente, si potranno in questo modo determinare conseguenze assai rilevanti sulla “appetibilità” di un comune per i segretari, fermo restando che comunque, come ha chiarito l’Aran, opera il vincolo del cd galleggiamento sulla indennità di posizione più elevata in godimento nell’ente
LE RELAZIONI SINDACALI SULLA GRADUAZIONE DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE
Le relazioni sindacali da rispettare sulla delibera con cui gli enti graduano la retribuzione di posizione dei segretari in applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 60 del CCNL dei dirigenti e dei segretari sottoscritto lo scorso 16 luglio sono diversificate a secondo che l’ente abbia o meno la dirigenza.
Sono queste le indicazioni fornite all’Aran nel recente parere Aran AFL 78. Non si può mancare di sottolineare che la diversificazione delle relazioni sindacali a secondo che vi sia o meno la dirigenza costituisce una novità assoluta per i segretari, mentre era presente nei precedenti contratti nazionali del personale dipendente del comparto delle funzioni locali.
Tali relazioni sono diversificate a secondo che l’ente abbia in servizio dei dirigenti ovvero sia sprovvisto della dirigenza, scelta che appare assai discutibile a parere di chi scrive:
- nelle amministrazioni in cui è presente la dirigenza occorre dare corso alla informazione preventiva ed all’eventuale confronto con i soggetti sindacali che hanno sottoscritto il contratto nazionale;
- nelle amministrazioni che sono sprovviste della dirigenza, quindi nella stragrande maggioranza dei comuni, ci viene detto espressamente dall’Aran che “la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale”, quindi l’ente decide in modo autonomo e senza alcun vincolo procedurale sul terreno delle relazioni sindacali.
IL GALLEGGIAMENTO
Continua ad essere applicabile il vincolo al cd galleggiamento dei segretari. Lo chiarisce il parere Aran AFL 79. Siamo in presenza di una disposizione che ha un carattere vincolante per le singole amministrazioni.