La necessità che tutti i comuni diano corso alla graduazione della complessità e della responsabilità degli incarichi svolti dai segretari, la previsione di una retribuzione per lo svolgimento dell’incarico nelle Unioni per i segretari, il superamento del taglio disposto per il galleggiamento dei segretari in convenzione, il superamento della contrattazione collettiva decentrata integrativa e la revisione della disciplina degli istituti della reggenza e della supplenza: possono essere così riassunte le scelte di maggiore rilievo per i segretari comunali e provinciali e per i dirigenti contenute nel contratto sottoscritto lo scorso 16 luglio. Si deve sottolineare che queste novità sono ben maggiori, per rilievo, di quelle dettate per i dirigenti dallo stesso contratto.
LA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Gli enti locali devono entro la fine dell’anno dare attuazione alle nuove regole dettate dal CCNL dello scorso 16 luglio per la determinazione della retribuzione di posizione dei segretari, visto che dal primo giorno del sesto mese successivo alla sottoscrizione entrano in vigore le nuove regole.
Il contratto nazionale ridetermina in aumento la misura della retribuzione di posizione minima e fissa la sua misura massima. Le amministrazioni devono determinare i criteri per la graduazione. La misura massima della posizione può essere aumentata fino al 15% nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane. Ricordiamo che in precedenza la misura di questa retribuzione era fissata, distinguendo per fasce di inquadramento e tipologia di enti, dal contratto nazionale. Le amministrazioni potevano maggiorare tale retribuzione fino al 50%, percentuale che scendeva al 30% nei comuni fino a 3.000 abitanti.
Sulla base delle nuove regole, la retribuzione di posizione continua ad essere fissata, nella misura minima, direttamente dal CCNL, ancora una volta in modo distinto per fasce e per dimensione degli enti. Il contratto fissa anche la misura massima.