Premessa
Nell’interessante contributo dal titolo “Gli affidamenti diretti e la questione della “mera procedimentalizzazione” pubblicato sul quotidiano, Stefano Usai centra il punto per quanto riguarda le differenze che intercorrono tra il mero interpello di operatori economici/ preventivi, di tipo evidentemente asimmetrico/asincrono, e l’affidamento procedimentalizzato alla stregua di una selezione informale.
Nella disamina l’autore richiama alcuni passaggi del Vademecum per gli affidamenti diretti licenziato recentemente dall’ANAC e della Relazione illustrativa al Codice, sottolineando come “Sul piano della definizione delle procedure e degli strumenti (articolo 3), si segnala l’innovativa definizione dedicata all’affidamento diretto, che chiarisce che non si tratta di una procedura di gara, neanche nel caso di previo interpello di più operatori economici, il che, nell’ottica di scongiurare il rischio della “burocrazia difensiva”, segna anche il definitivo superamento dell’indirizzo giurisprudenziale che, in caso di affidamento diretto “comparativo”, ha ritenuto applicabile l’art. 353-bis c.p.” e che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)”.
Forma o sostanza?
La questione, però, non è di tipo formale. La Cassazione Penale n. 7264/2022 a cui fa riferimento la Relazione illustrativa citata, sostiene proprio che, al di là del nomen juris attribuito alla procedura, laddove vi sia una “spinta agonistica” tra i partecipanti, troverebbe applicazione, anche in caso di affidamento diretto, il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.