Tratto da: leautonomie.it

I termini di validità delle graduatorie concorsuali che sono state interessate da modifiche limitate non devono essere riaperti: è quanto ci dice con due sentenze la terza sezione del Consiglio di Stato.

E’ questa una indicazione assai utile sul terreno operativo per le pubbliche amministrazioni, considerato che molto spesso si registrano interventi giurisprudenziali che modificano gli esiti delle graduatorie concorsuali e si determinano quindi incertezze sul calcolo dei termini di validità.

Ci viene detto che la riapertura dei termini di validità si produce solamente nel caso in cu le modifiche determinate da sentenze all’ordine delle graduatorie sono radicali ed investono una pluralità di candidati dichiarati vincitori e/o idonei, mentre nel caso in cui non si determinino variazioni di rilievo, quale per esempio quelle che riguardano una sola posizione, non si produce l’effetto di riapertura dei termini per il calcolo della validità della graduatoria.

LA DURATA

Sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001 e dal d.p.r. n. 82/2023 le graduatorie concorsuali nelle pubbliche amministrazioni hanno una durata biennale, mentre occorre ricordare che fino alla entrata in vigore dell’articolo 1, comma 149, della legge n. 160/2019, cd di bilancio 2020, tale validità era invece triennale.

Il d.l. n. 25/2025 ha disposto che negli enti locali la validità delle graduatorie concorsuali torna ad essere triennale, per come peraltro previsto dal d.lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Si deve ricordare che questa disposizione non è dettata nella forma della interpretazione autentica e che essa non limita neppure la sua applicabilità ai concorsi banditi o alle graduatorie approvate dopo lo scorso 15 marzo, data di entrata in vigore del decreto. Per cui si deve trarre la conclusione che alle graduatorie valide alla data del 15 marzo 2025 si applica la nuova disposizione, con conseguente allungamento ad un triennio dei termini di validità. 

LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

La sentenza n. 4835/2025 ha stabilito che il termine di validità delle graduatorie concorsuali oggetto di un provvedimento di modifica decorre dalla data della nuova deliberazione solamente se essa ha una natura radicale e tale non è la fattispecie per la quale viene modificata una sola posizione peraltro successiva nell’ordine della stessa a quella del reintegrato. La sentenza n. 7579/2025 ha stabilito che una mera rettifica di graduatoria, che non determina modifiche sulle posizioni degli idonei, non integra gli estremi della sua radicale modifica, per cui non tornano a decorrere nuovamente i termini per la validità della graduatoria.

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