tratto da leautonomie.it

La semplice riproduzione dell’immagine di una firma, come anche di un intero documento firmato, attraverso scansione, non ha alcun valore legale.

Lo conferma la ricostruzione offerta dal Tar Puglia, Lecce sentenza 25 maggio 2026, n. 727. La firma elettronica, nelle sue varie forme ad efficacia probatoria crescente, deve sempre consistere in un’operazione mediante la quale chi appone la firma scrive una stringa di file, connettendola necessariamente ad un altro file che codifica, con vari gradi di sicurezza, la stringa prodotta, assicurando la riferibilità della firma alla persona che la produce.

Il codice dell’amministrazione digitale distingue, la Firma Elettronica Semplice (FES), consistente nella firma elettronica con la più debole capacità di assicurare la connessione con identità e volontà del sottoscrittore. Essa si forma producendo dati in forma elettronica (firma riportante ad esempio nome e cognome e altri dati personali), allegati o connessi ad altri dati (una password) tramite associazione logica : il soggetto che firma utilizza tali elementi per produrre la firma. Come visto sopra l’esempio più calzante è la copertura della stringa con un id e una password. Data la bassa copertura, è sempre contestabile in giudizio.

Un maggior grado di sicurezza è dato dalla Firma Elettronica Avanzata (FEA), poichè essa garantisce un legame univoco tra la firma prodotta ed il firmatario da cui proviene.

La Fea soddisfa alcuni requisiti di sicurezza che ne rafforzano il valore: infatti, essendo associata in modo univoco al firmatario lo identifica in modo efficace: infatti, viene prodotta esclusivamente con dati sotto il controllo del firmatario e viene collegata informaticamente al documento sul quale viene apposta in modo che sia possibile rilevare qualsiasi modifica successiva.

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