Tratto da Leautonomie.it a cura di Nicola Niglio
La responsabilità patrimoniale del dirigente non può essere considerata automatica o illimitata rispetto all’attività dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa.
La colpa grave può configurarsi soltanto quando il comportamento omissivo o l’inerzia del dirigente risultino evidenti e macroscopici, tali da dimostrare una totale disattenzione rispetto ai propri doveri. Diversamente, la semplice gestione ordinaria dell’ufficio, in assenza di segnali di anomalie o irregolarità rilevanti, non è sufficiente a fondare una responsabilità erariale. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, nella sentenza 5 marzo 2026, n. 95.

