tratto da leautonomie.it
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La sentenza della Corte di Cassazione 11/03/2026, n. 5477 chiarisce un punto non sempre del tutto evidente ad amministrazioni locali ed organizzazioni sindacali: l’istituzione della mensa o del connesso servizio sostitutivo è una facoltà rimessa alla discrezione del datore e non un obbligo.

Specifica la sentenza, con riferimento al caso di specie ed alla disciplina contrattuale all’epoca vigente (in tutto conforme a quella attuale): “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili» (Cass. n. 25622/2023 che a sua volta richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 16736/2012 e da Cass. n. 25192/2013)“.

L’articolo 27, comma 1, del Ccnl 23.2.2026, come del resto tutti gli articoli analoghi dei precedenti Ccnl, dispone: “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali”.

Dunque, al di là delle ricostruzioni suggerite dalla Cassazione, la norma contrattuale è chiarissima nel qualificare l’istituzione del servizio mensa come semplice facoltà. La conseguenza che ne discende è l’assenza di qualsiasi posizione di diritto soggettivo dei dipendenti all’attivazione del servizio o a misure alternative.

D’altra parte, sempre l’articolo richiamato dispone che la relazione sindacale connessa alla decisione di avviare il servizio mensa è quella del “confronto”. Come noto, esso non produce alcun accordo tra le parti e, quindi, dal confronto non discende nessuna obbligazione, a conferma ulteriore dell’inconfigurabilità del venire in essere di diritti soggettivi in merito.

La relazione del confronto attesta che la decisione di istituire il servizio mensa appartiene all’unilaterale espressione di volontà datoriale: le organizzazioni sindacali possono interloquire solo per fornire osservazioni e suggerimenti, ma non hanno strumenti per pretendere che il servizio sia attivato o per negoziarne le condizioni o per chiedere risarcimenti nel caso di mancata sua istituzione.

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