tratto da dgt.mef.gov.it

La Corte Costituzionale e la riforma della giustizia tributaria

E’ stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2024: sito esterno banca dati CERDEF sulla riforma della giustizia tributaria.

Sono state dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le tre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia con ordinanza n. 144/2022, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina con ordinanza n. 128/2023, nonché dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con ordinanza n. 50/2023.

Le questioni sono state sollevate con riferimento a diverse disposizioni della legge del 31 agosto 2022, n. 130 e del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545 per asserita violazione della Costituzione, in particolare, dei principi di indipendenza e terzietà dei giudici, e dell’art. 6, par. 1, della CEDU.

Le censure, in particolare, hanno riguardato l’ipotizzata lesione dell’autonomia e indipendenza dei giudici tributari – soggetti secondo le Corti rimettenti ad un accentuato rapporto di dipendenza al Ministero dell’Economia e delle Finanze – e di alcune disposizioni inerenti al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Inoltre, i giudici a quo hanno contestato la normativa relativa ai compensi e, più, in generale, al trattamento economico e giuridico dei giudici tributari.

Dopo una ricostruzione storica delle norme sull’ordinamento giudiziario tributario, la Consulta ha evidenziato che la modifica della suddetta disciplina da ultimo realizzata con la legge n. 130/2022 si colloca nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR quale “risposta organica e di sistema per risolvere molte delle problematicità insite nel precedente assetto ordinamentale”.

Inoltre, il giudice delle leggi ha stabilito che l’attuale quadro normativo non lede l’indipendenza e la terzietà del giudice tributario, poiché “non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tali da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario”.

 

 

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