Tratto da: Giurisprudenzappalti
La criticità rilevata dal Consiglio di Stato sulla causa automatica di esclusione dell’irregolarità fiscale
Il Consiglio di Stato ha investito la Consulta per saggiare la rispondenza a costituzione dell’art. 94, c. 6 del Codice, e per saggiare la proporzionalità della soglia di 5000 euro individuata dal legislatore per “tarare” l’automatismo escludente previsto per le fattispecie di irregolarità fiscali definitive.
Le ulteriori criticità rilevate dal T.A.R. Lazio
Il T.A.R. Lazio (IV-Ter, 02 aprile 2025, n. 6562) ha ulteriori dubbi sulla causa di esclusione connessa all’irregolarità fiscale, e nel particolare:
- dubita della conformità al diritto eurounitario di una disciplina, come quella nazionale, che preclude il self cleaning, imponendo in ogni caso, in relazione alle violazioni fiscali definitivamente accertate, che “l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”.
- dubita della necessità per il raggruppamento di comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente in questione verificatasi prima della presentazione dell’offerta, il soggetto che ne è interessato e le misure in concreto adottate, laddove la mandante abbia dichiarato nel DGUE di essere in regola sul piano fiscale (art. 97, comma 1, lett. a, n. 1 del Codice dei contratti pubblici);
- dubita della necessità di comprovare in ogni caso l’estromissione o la sostituzione del soggetto prima della comunicazione della causa di esclusione da parte della stazione appaltante (art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).
La questione pregiudiziale
Per tali ragioni il Collegio ha inteso rimettere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
a) se l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE e l’art. 80 della direttiva 2014/25/UE, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda; in particolare, mediante una previsione secondo cui, in ogni caso, l’estinzione, il pagamento o l’impegno devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del predetto termine, pur essendo la causa di esclusione venuta meno nel corso della gara e prima dell’adozione del provvedimento di esclusione del raggruppamento;
b) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione della mandante da parte della mandataria;
c) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e sub b), se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante laddove la mandataria sia venuta a conoscenza della causa di esclusione della mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante.