Tratto da: leautonomie.it

Il recente parere 2615 del MIT ha chiarito l’ambito di applicazione dell’inversione procedimentale. In particolare, è stato evidenziato che l’inversione non opera per le procedure negoziate di tipo “aperto”, ma solo per le procedure negoziate sotto soglia.

La disciplina codicistica

L’istituto giuridico dell’inversione procedimentale è disciplinato dall’art. 107, co. 3 del Codice, il quale prevede: “3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”. 

L’inversione procedimentale, nell’ambito degli appalti pubblici, consente, dunque, di anteporre il momento della valutazione delle offerte alla verifica della documentazione amministrativa, pratica che viene riservata solo per l’aggiudicatario. 

I vantaggi sono di sicura evidenza, perché consente di evitare un dispendio di risorse economiche e di tempo dato che la verifica della documentazione amministrativa è una fase molto lunga e impegnativa che caratterizza la procedura di affidamento, oltre ad essere molto dispendiosa se fatta per tutti i partecipanti al bando, dato che l’ente deve avere riscontro per ogni singolo documento presentato.

L’utilizzo dell’inversione procedimentale è cresciuto nel tempo, in maniera progressiva. Si utilizza per lo più quando il numero dei partecipanti è elevato e la parte della verifica occuperebbe un lasso di tempo davvero lungo. Grazie all’inversione procedimentale, invece, i tempi si accorciano: si definisce prima la graduatoria dei partecipanti, poi si procede alla verifica della documentazione, ma solo per il primo classificato. 

La questione posta al Ministero

Con riferimento all’istituto dell’inversione procedimentale, sancito nel comma 3 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023, sono state poste una serie di domande: 

1) Se è conforme alla normativa sui contratti pubblici l’applicazione anche nel caso delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee ex art. 50 del citato Decreto;

2) Se si applica il suddetto istituto giuridico sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Inoltre, è stato chiesto di chiarire se per “verifica di idoneità degli offerenti” si intenda:

3) il solo scrutinio della “documentazione amministrativa” richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.) oppure se il controllo debba riguardare anche i requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.).

4) in tale ultimo caso, è stato chiesta una conferma relativa all’applicazione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione per tutti i concorrenti e non solo per gli aggiudicatari come, di prassi, per ragioni di speditezza e inutili aggravi procedimentali. 

Il riscontro fornito

Il Ministero ha rammentato che l’art. 107, co. 3, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che l’istituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, trovi applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara.

Pertanto, in risposta al primo quesito, l’istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare Mit n. 298/2023).

In riposta al secondo quesito, il Ministero rileva che la scelta è rimessa alla discrezionalità della s.a., la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara.

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