di Nicola Niglio
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 31 agosto 2026,n. 6703 sui criteri da osservare per la interpretazione della lex specialis di gara e sulla necessità o meno di applicare il principio del favor partecipationis, nel caso di previsioni del bando di gara non del tutto perspicue.
Ai fini della interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e, anzitutto, i criteri di interpretazione letterale e sistematico ex artt. 1362 e 1363 c.c. che escludono che dette clausole possano essere assoggettare a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretta ad evidenziare in esse significati impliciti o inespressi, imponendo che la loro interpretazione si fondi sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e che, laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, debba prescegliersi, in forza del principio del favor partecipationis, il significato più favorevole al concorrente (Cons. Stato, n. 1439 del 2024).
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale.
Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinchè la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati al bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testu (Cons. Stato, n. 4307 del 2017).
Nel caso in cui il bando di gara di una appalto di servizi (nella specie, si trattava della fornitura di elicotteri per il servizio di sorveglianza aerea), rechi la previsione secondo cui gli operatori economici sono obbligati a fornire ‘evidenza’ di quanto dichiarato, con riguardo alla consistenza della flotta elicotteri a disposizione, e tale previsione non sia del tutto chiara e univoca nel senso di ‘fondare in termini chiari l’obbligo per il concorrente di allegare immediatamente alla dichiarazione sul possesso del requisito premiale anche i relativi documenti a comprova’”, deve ritenersi che, alla stregua delle regole che disciplinano l’interpretazione della legge di gara, si debba preferire la lettura della norma che agevoli e ampli la platea dei partecipanti, ossia il favor partecipationis.
Si deve, pertanto, ritenere che la suddetta previsione della lex specialis, richieda al concorrente di produrre dichiarazione in cui dovevano essere riportati, al fine di darne ‘evidenza’ alla Stazione appaltante, il titolo di disponibilità o possesso, marca, modello, targa, data di immatricolazione e le caratteristiche degli elicotteri ivi dichiarati, ma non anche l’allegazione di libretti di immatricolazione degli aeromobili ad ala rotante.

