tratto da leautonomie.asmel.eu.it

di Concetta Orlanco

Esclusione dell’ineleggibilità per il dipendente pubblico-dirigente comunale, provinciale, regionale, per cessazione delle funzioni entro la data di presentazione delle candidature; sospensione del rapporto di lavoro, rimozione, decadenza su sollecitazione dell’Antitrust per i membri del Governo, esercizio dell’opzione per il parlamentare, su accertamento della Giunta per le elazioni.

Con riferimento all’ipotesi di ineleggibilità di cui al n. 7 dell’articolo 60 tuel e dell’art 2 n. 7 della legge n. 154/1981, un dipendente pubblico che intenda candidarsi alle cariche comunali, provinciali, circoscrizionali e regionali, deve cessare dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Per i membri del Governo, la legge n. 215/2004 prevede una vigilanza dell’Antitrust che può chiedere all’autorità competente la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato (articolo 6 legge n. 215/2004 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall’ufficio ad opera dell’Amministrazione competente o di quella vigilante l’ente o l’impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; …) “

La legge n. 60/1953 prevede il diritto di opzione del parlamentare, e in caso di inottemperanza, l’accertamento della incompatibilità da parte della Giunta per le elezioni.

Limitazioni all’elettorato passivo dei dirigenti pubblici. L’aspettativa come soluzione all’incompatibilità ex art 19 decreto legislativo n. 39/13 e s.m.i.

In considerazione dell’incompatibilità definita dai commi 3 e 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 39/13, con riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti in enti diversi da quelli in cui si è titolari di una carica politica, che impedisce appunto il conferimento dell’incarico dirigenziale ex novo, ad esempio con un incarico 110, qualora un politico  risulti vincitore di un concorso dirigenziale in altro Comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti, opererà l’incompatibilità di cui all’articolo 12 comma 4 e non potrà essergli conferito l’incarico dirigenziale, fermo restando che il contratto di lavoro in quanto vincitore di concorso, andrà stipulato, salva la contestuale richiesta e concessione dell’aspettativa ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 39/13. Nell’ipotesi inversa in cui un dirigente di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti, venga eletto consigliere o sindaco o nominato assessore in un comune diverso della stessa regione, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la sua eleggibilità è confermata, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e va dichiarata dal consiglio nella cosiddetta delibera di convalida, mentre il suo incarico dirigenziale diventa incompatibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 39/13.

Si ricorda, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n 39/13, che lo svolgimento di incarichi in situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato, fatta salva l’aspettativa richiamata dal comma 2 del medesimo articolo.

In definitiva un dirigente pubblico comunale o provinciale ha, nella sostanza, una limitazione all’elettorato passivo per la regione, le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle relative forme associative tra enti locali, della regione in cui svolge il proprio incarico in applicazione del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 39/13. Tale limitazione però non incide sulla carica pubblica, ma solo sull’incarico dirigenziale e sul rapporto di lavoro sottostante, inducendo il dirigente a mettersi in aspettativa, qualora voglia svolgere un incarico politico di componente della giunta o del consiglio in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Si ricorda che, in tutti i casi in cui si citano i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, la disciplina è estesa alle forme associative con uguale popolazione, e fondamentalmente le unioni di comuni che hanno propri organi di indirizzo politico.

Negli enti di diritto privato in controllo pubblico, (società partecipate e altri organismi in controllo pubblico) è possibile cumulare l’incarico di Presidente del c.d.a. o Amministratore delegato e quello di dirigente purchè l’incarico dirigenziale sia conferito ad un dipendente di ruolo dell’Ente in controllo pubblico.

Dunque la deroga disposta dal comma 4 bis dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 39/13, è solo per consentire negli enti di diritto privato in controllo pubblico di cumulare le cariche, da un lato, di presidente o amministratore delegato, e dall’altro di dirigente purché di ruolo, dello stesso Ente di diritto privato in controllo pubblico, nonché negli enti pubblici non territoriali qualora non sussistano specifiche norme di segno contrario.

Pertanto:

  • è possibile cumulare l’incarico dirigenziale interno, con quello di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico e con la carica di componente dell’organo di indirizzo dell’Ente pubblico che ha conferito l’incarico (comma 1 art 12). Es. società pubblica
  • è possibile cumulare la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, con l’incarico dirigenziale interno allo stesso Ente che conferisce l’incarico (art 12 comma 3) es: società pubblica partecipata dalla Regione.
  • è possibile cumulare la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione, con incarico dirigenziale interno all’Ente che conferisce l’incarico. (art 12 comma 4). Es. Società pubblica partecipata da regione, province, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e relative forme associative.

Tutte le altre incompatibilità rimangono ferme perché non riguardano la relazione tra Ente che conferisce l’incarico e dirigente di ruolo di quest’ultimo.

Il cumulo degli incarichi di cui al comma 4 bis dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 39/13 e s.m.i. e la mancanza del decreto sulla determinazione dei compensi degli amministratori delle società partecipate.

Le possibilità offerte dalla deroga sopra illustrata, consentono di aggirare il limite ancora vigente sui compensi degli amministratori delle società pubbliche, fissato originariamente dall’articolo 4 del decreto legge n. 95/12 e successive modifiche ed integrazioni, e destinato ad essere superato da un decreto interministeriale che non ha mai visto la luce, nonostante vari tentativi di vararlo. Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto legge n. 95/12 e successive modifiche ed integrazioni fissa il tetto ai compensi pari all’80% dei compensi erogati nel 2013 in ciascuna società, e pertanto non consente di remunerare adeguatamente amministratori di società complesse, determinando la difficoltà di ingaggiare manager privati di comprovata professionalità.

La possibilità di cumulare l’incarico di dirigente interno con quello di Presidente del consiglio d’amministrazione o di Amministratore delegato, consente di fatto di remunerare il dirigente solo se di ruolo.

Sintesi e Indicazioni operative

  • Nelle dichiarazioni sostitutive richieste ai soggetti a cui conferire incarichi dirigenziali o assimilati, previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 39/13 è opportuno riportare tutte le ipotesi oggetto di autocertificazione, accompagnate da un glossario, per rendere chiaro quanto la persona è chiamata ad autocertificare, anche tenuto conto che la stessa dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico e in caso di mendacità delle dichiarazioni comporta un periodo di inconferibilità di 5 anni.
  • Nelle dichiarazioni sostitutive richieste ai soggetti eletti a cariche politiche bisogna elencare solo le condizioni di eleggibilità e compatibilità disciplinate dagli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000.
  • Con riferimento alle condanne penali ostative agli incarichi dirigenziali ed assimilati, la dichiarazione riguarda quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39/13.
  • Con riferimento invece alle condanne penali ostative alle cariche politiche, queste sono disciplinate dal decreto legislativo n. 235/2012 e le dichiarazioni sostitutive vanno fatte con riferimento più ampie ipotesi di reato.
  • Come tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti notori, le pubbliche amministrazioni devono verificare la veridicità delle dichiarazioni e quindi devono essere organizzati dei controlli, secondo i principi generali.
  • Per le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alle cariche di consigliere, comunale, provinciale, metropolitano, circoscrizionale, la verifica spetta al rispettivo consiglio attraverso la deliberazione di cui all’articolo 41 del Tuel. (1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69.) o successivamente nelle deliberazioni di surrogazione.
  • La verifica rispetto alle nomine degli assessori è in capo al sindaco, o presidente della provincia o sindaco metropolitano e comunque in capo al soggetto titolare del potere di nomina e revoca.
  • Come tutti gli atti amministrativi, anche gli atti che hanno per presupposto la verifica della condizione degli eletti o dei nominati, ha il supporto istruttorio del responsabile di procedimento ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge n. 241/1990, e i pareri di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.
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