Non è necessario un regolamento per la disciplina delle funzioni tecniche, ma le amministrazioni si devono dare delle specifiche disposizioni e la ripartizione deve essere oggetto di contrattazione. La incentivazione dei servizi e delle forniture, ivi compresa la relativa progettazione, è possibile nel rispetto delle condizioni dettate dalla normativa, cioè nel caso di contratti di particolare importanza. Fino al 2026 possono essere incentivati anche i dirigenti, ma solo per le attività connesse all’attuazione del PNRR, deroga che non può essere ampliata in via interpretativa o analogica in quanto eccezione ai principi di carattere generale. Il compenso, cioè fino al 2%, deve essere calcolato sulla base delle somme previste per l’affidamento, quindi senza scontare gli eventuali ribassi intervenuto nel corso della procedura di aggiudicazione. Questi incentivi non possono essere erogati per il ricorso a convenzioni Consip che sia stato avviato prima dello 1 luglio 2023, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023. Sono queste le principali indicazioni fornite dall’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta ai quesiti posti da stazioni appaltanti.
IL REGOLAMENTO E LA CONTRATTAZIONE
Non è condizione richiesta dal legislatore l’adozione di un regolamento per la disciplina della erogazione degli incentivi delle funzioni tecniche, ma le amministrazioni si devono comunque dare delle regole di carattere generale; è necessario dare corso alla contrattazione decentrata per la “definizione dei criteri di riparto”. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere del supporto giuridico del MIT n. 2393/2024.