Tratto da: def.finanze.it

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 19/02/2024 n. 621 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 23

Salva testo

TESTO

Intitolazione:

Inammissibilità dell’atto di appello in assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Massima:

Qualora per la notificazione ci si avvalga del servizio postale e, quindi, l’atto venga trasmesso al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è quest’ultimo documento che, debitamente compilato dall’agente postale nella fase di recapito, contiene tutte le indicazioni – in ordine al tempo, al luogo della notifica, al soggetto cui l’atto è stato consegnato e alle sue qualità personali – necessarie per qualificare come regolare la notifica di che trattasi. Al fine di consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione della sentenza in secondo grado, non è sufficiente la stampa dell’esito della spedizione ricavata dal sito web gestore della posta con la sola indicazione della data di consegna in assenza dell’avviso di ricevimento. Ai fini della sua ammissibilità, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’appello deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata (orientamento consolidato della Suprema Corte: Cass. Civ. Sez. V 15/06/2010 n. 14421 Cass. Civ. Sez. V 24/06/2011 n. 13923 Cass. Civ. Sez. III 30/06/2014 n. 14780 Cass. Civ. Sez. V 1/10/2015 n. 19623 Cass. Civ. Sez. V 30/12/2015 n. 26108 , nonché Cass. Civ. Sez. V 28/03/2019 n. 8641 ) e ciò in quanto “… l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria.” ( Cass. Civ. Sez. III 28/04/2011 n. 9453 ).

Torna in alto