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Ordinanza del 12/07/2024 n. 496 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

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Testo

Intitolazione:

Impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 2 ° grado dell’ordinanza collegiale di cui all’art. 47, comma 4, L. 546/1992 – inammissibilità della produzione di documenti nuovi

Massima:

La decisione del giudice del reclamo consiste unicamente in un riesame di fatti già visionati dal giudice del grado precedente, pertanto, non può essere compiuta alcuna nuova attività istruttoria su documenti non conosciuti dal primo giudice.

Quanto sopra anche in linea con il novellato testo dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, in vigore dal 4/1/2024, che non ammette in appello la produzione di nuovi documenti.

Testo:

ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO

La Società Agricola V S.r.l. propone reclamo avverso n. 481/2024 con la quale la CGT di 1° grado di Genova ha respinto l’istanza di sospensione avverso il seguente atto:

Atto impugnato: RE03 AVV. RETT.E LIQ. 2021 S.1T N.046167-000 A.001

Anno di registrazione: 2021 Tributo: REGISTRO

Valore economico della controversia: 67.390,00 Euro (sanzioni comprese).

Sostiene la parte che i Primi Giudici abbiano violato l’art. 47 del D.lgs. n. 546/1992 limitandosi ad evidenziare la carenza del periculum in mora, senza prendere in esame la sussistenza del fumus boni iuris.

La tesi non è condivisibile.

La Corte di 1° grado ha infatti svolto le due seguenti considerazioni:

“-considerato che affinché possa disporsi la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 è necessario che sussistano sia il fumus boni iuris del ricorso sia il periculum in mora nella riscossione;

considerato che, indipendentemente dalla sussistenza del fumus boni iuris, la ricorrente nulla ha affermato né provato circa il danno grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’atto impugnato “.

Il ragionamento è corretto: risultando evidente la carenza assoluta di uno dei due requisiti necessari per concedere la richiesta sospensione (il periculum in mora ) la Corte non ha ritenuto necessario indagare l’esistenza dell’altro (il fumus boni iuris ).

D’altro canto, come recentemente ribadito da Cass. n. 3600/2023, “per procedere alla sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, occorre che il giudice ritenga la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora previsti dall’art. 47 d.lgs. n.546/92“.

Detto principio, mutatis mutandis , può trovare applicazione anche nel caso di specie. Ma vi è di più.

Anche volendo verificare in questa sede l’esistenza del fumus, essa deve essere esclusa; essendo in contestazione la rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate di un valore dichiarato in sede di compravendita di immobili, rileva il Collegio che l’atto impugnato risulta prima facie correttamente motivato sulla base di una perizia di stima dell’ U.T di Trapani.

Deve inoltre essere confermata l’assenza nel ricorso di una benchè minima dimostrazione dell’esistenza di un danno grave ed irreparabile che discenderebbe dall’esecuzione.

Alla carenza di prova la parte cerca di supplire depositando in questa sede documenti non prodotti in primo grado.

La produzione è inammissibile, in quanto la decisione del giudice del reclamo consiste unicamente in un riesame di fatti già visionati dal giudice del grado precedente, pertanto, non può essere compiuta alcuna nuova attività istruttoria su documenti non conosciuti dal primo giudice.

Quanto sopra anche in linea con il novellato testo dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, in vigore dal 4/1/2024, che non ammette in appello la produzione di nuovi documenti.

Il reclamo deve pertanto essere respinto.

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 600,00.

P.Q.M.

LA CORTE RESPINGE IL RECLAMO. CONDANNA LA RECLAMANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 600,00 COMPLESSIVI.

 

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