di Luigi Oliveri
Il welfare integrativo comincia ad essere utilizzato in alcune amministrazioni attraverso le scelte compiute dai contratti collettivi decentrati integrativi, nonostante il legislatore ha previsto che le risorse destinate a tale finalità debbano essere considerate pienamente equiparate al fondo per la contrattazione decentrata ai fini della inclusione nel tetto del salario accessorio dell’anno 2016.
Alla base della scelta di dare corso concreto, spesso per la prima volta, alla attuazione del welfare integrativo la considerazione che i benefici erogati a questo titolo ai dipendenti sono esclusi dalla formazione del reddito sia ai fini delle ritenute fiscali che previdenziali.
Non si può mancare di considerare che siamo in presenza di benefici che determinano vantaggi non particolarmente rilevanti in valore assoluto per i dipendenti e per i dirigenti. Ma si deve anche sottolineare che tali scelte comunque contribuiscono alla maturazione di un clima positivo, con particolare riferimento al cd benessere organizzativo, potendo contribuire alla cd fidelizzazione dei dipendenti e dei dirigenti.
LA ESENZIONE DALLA TASSAZIONE E DALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 232/2016, cd di bilancio 2017, articolo 1, comma 160, che ha modificato l’articolo 1, comma 184, della legge n. 208/2015, cd di bilancio 2016, nonchè dell’articolo 51, commi 2 e 3 del DPR n. 917/19856, cd TUIR, le somme erogate ai lavoratori come welfare integrativo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali, in virtù della esenzione dovuta alla loro natura sociale. Inoltre, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 6 del d.lgs. n. 314/1997 i valori riconosciuti come welfare aziendale sono inoltre esclusi dal versamento dei contributi previdenziali, cd oneri riflessi, a carico del lavoratore.
IL DATO CONTRATTUALE
L’articolo 82 del CCNL 16.11.2022 prevede che la contrattazione decentrata integrativa sia chiamata a disciplinare la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: “a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale”.