Le amministrazioni appaltanti sono continuamente alla ricerca di qualche documento (o perfino comportamento) che sostituisca il contratto. Un’indagine mossa sempre dalla mala interpretata necessità di “semplificazione” o di agire con “managerialità” nell’ambito di un sistema che, invece, è disciplinato da regole di diritto, in alcun modo surrogabili da idee “organizzative” o “manageriali”.
Dunque, il servizio di consulenza del Mit viene investito della domanda posta a verificare se sia possibile che, nel caso dei lavori di somma urgenza, il connesso verbale possa considerarsi sostitutivo del contratto.
Col parere 4097 il servizio gunge all’ovvia esplicazione che il verbale si somma urgenza non può essere considerato equivalente o sostitutivo del contratto.
Il parere spiega che l’invio del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa delle prestazioni richieste “sono necessario atto propedeutico alla vera e propria stipula del contratto ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 36/2023 e non producono, pertanto, effetti contrattuali”.
E’ esattamente il problema che si pone nell’affidamento diretto. Non è ancora chiaro che nell’ambito di negoziazioni “uno a uno” il progetto ed i suoi contenuti, o, nel caso della somma urgenza il verbale e la perizia, costituiscono solo e soltanto una base per la negoziazione o ciò che si potrebbe definire una proposta negoziale, necessaria perchè l’appaltatore comprenda come organizzare i mezzi necessari al compimento dell’opera secondo le regole tecniche imposte dal caso.
L’incontro di volontà non può mai essere frutto della comunicazione unilaterale di un atto di iniziativa volto a sollecitare la controparte. Occorre che questa accetti integralmente le condizioni, con un atto che può essere sia trasfuso in un unico documento contrattuale, sia composto dallo scambio di lettere secondo gli usi commerciali.
E sarebbe bene comprendere una volta e per sempre che il sistema dello scambio di lettere dà vita all’incontro di volontà solo quando la parte che riceva la proposta o la controproposta l’accetti espressamente in via integrale, senza alcuna ulteriore condizione o modifica: occorre, quindi, che ad un certo punto le due parti sottoscrivano un atto avente identico contenuto negoziale.
Il verbale di somma urgenza e la perizia, come ben evidenzia il Mit, non hanno alcuna funzione negoziale e quindi si dovrà comunque sottoscrivere un contratto, anche successivamente all’esecuzione dei lavori, elemento questo straordinariamente ammesso dalla norma a causa dell’urgenza.

