Tratto da: leautonomie.it

La recente sentenza del Tar Puglia, Bari, n. 1032/2024 – in tema di procedimentalizzazione dell’affidamento diretto – rappresenta, probabilmente, l’epilogo in tema di corretta configurazione (e conduzione) del procedimento dell’affidamento diretto.

In sintesi, la statuizione evidenzia quanto si è già prospettato nei vari contributi presentati nel quotidiano: se il RUP intende condurre l’affidamento diretto come una procedura di selezione (“piccola evidenza pubblica” si dice in sentenza) deve rispettare (praticamente) tutte le disposizioni del codice dei contratti. Nel caso di specie il principio dell’equivalenza della fornitura.  

Affidamento diretto tra codice e discrezionalità del RUP

L’ultima sottolineatura sopra riportata consente, probabilmente un ulteriore chiarimento: se il RUP intende procedere con l’affidamento diretto (che deve essere inteso come ordinario e fisiologico entro i micro importi di 140mila euro – servizi e forniture – e 150 mila per lavori), paradossalmente (e in realtà) non ha necessità del codice dei contratti.

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