Tratto da: Giurisprudenzappalti
La Direzione Lavori si connota quale attività di supervisione a beneficio della stazione appaltante che si estrinseca nella responsabilità di vigilare sull’esecuzione delle opere, garantendo che tutto avvenga a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto nonché nel rispetto delle normative vigenti. Le funzioni di “controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione” che caratterizzano la direzione lavori non risultano riconducibili mere generiche attività di “assistenza tecnica alla costruzione” o “emissione di note tecniche per varie azioni richieste in loco” ovvero di “direzione di cantiere” atteso che a queste ultime non si riconnettono responsabilità specifiche per la corretta esecuzione dell’opera.
Questo quanto stabilito da Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 03/07/2025, n. 115:
III) Così circoscritto il perimetro della vertenza e posto che il paragrafo 2.4 del disciplinare di gara nell’ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale per partecipare alla gara testualmente richiede “Per la direzione dei lavori avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare, di servizi di direzione lavori relativi a lavori: – lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie ai sensi dell’art. 8 del dm 17 giugno 2016 indicate nella precedente tabella; – il cui importo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a all’importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria”, occorre allora precisare la portata dell’attività qui in contestazione di direzione lavori evincibile dall’art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale norma disciplina la figura professionale a ciò deputata, obbligatoria in ambito pubblico, di cui si avvale il RUP nella fase dell’esecuzione dei contratti. In particolare “2. Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9. 3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. 4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 5. L’allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all’allegato I.9. 6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice.” Pertanto la direzione dei lavori si connota quale attività di supervisione a beneficio della stazione appaltante che si estrinseca nella responsabilità di vigilare sull’esecuzione delle opere, garantendo che tutto avvenga a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto nonché nel rispetto delle normative vigenti. D’altra parte la lex specialis, rimasta del tutto inoppugnata sul punto, non richiedeva di indicare la prestazione di servizi relativi ad interventi qualificati come “affini” o “analoghi” alla direzione lavori o a quelli oggetto delle prestazioni professionali da affidare in appalto. Il disciplinare di gara al paragrafo 2.4, a fini non premiali bensì partecipativi, ha prescritto, si rimarca, l’avvenuto espletamento, letteralmente, “di servizi di direzione lavori”. Va da sé allora che alle suddette funzioni di “controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione” che caratterizzano la direzione lavori non risultano riconducibili mere generiche attività di “assistenza tecnica alla costruzione” o “emissione di note tecniche per varie azioni richieste in loco” ovvero di “direzione di cantiere” atteso che a queste ultime non si riconnettono responsabilità specifiche per la corretta esecuzione dell’opera nel senso implicato dalla disposizione citata relativamente al direttore dei lavori al quale, giova osservare, è richiesta una “diligentia quam in concreto” (Cass., sez. II civile, ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024; sez. II, sentenza n. 2913 del 7 febbraio 2020). Peraltro anche nell’ambito degli appalti internazionali e quindi anche nei Paesi extra UE è conosciuta una funzione di tale tipo la quale trova corrispondenza, come esattamente evidenziato dal RTI ……….., in contratti cosiddetti di “P&CM (Project and Construction Management)” che sono altro rispetto alla categoria contrattuale, sotto molti profili assimilabile all’appalto integrato, del “Design and Build” dove un unico soggetto privato si assume la responsabilità sia della progettazione che della costruzione.