Tratto da GiurisprudenzaAppalti
Il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso.
Questo quanto ribadito da Tar Marche, Sez. II, 09/09/2026, n. 1038:
3.5. In linea con la già richiamata sentenza del TAR Veneto n. 327/2025 e tenuto anche conto dei principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato (cfr., in particolare, sez. III, sentenza n. 693 del 27 gennaio 2026), il Collegio, come già fatto in relazione a fattispecie analoga sottoposta al suo esame (cfr., sentenza n. 135 del 3 febbraio 2026 di questa Sezione), ritiene di condividere l’orientamento in base al quale il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso, tanto più in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, i cui artt. 35 e 36, in continuità con il precedente art. 53 d.lgs. 50/2016, spostano verso la maggiore ostensibilità il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza, cosicché solo le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali che rispondano ad effettive esigenze di segretezza e di rilevanza economica sono soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. V, 7 febbraio 2025, n. 2829; TAR Puglia, Bari, 18 novembre 2024, n. 1193; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 gennaio 2023, n. 203 e 8 febbraio 2022, n. 290; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21; Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).
Dunque non ogni parte dell’offerta tecnica costituisce segreto tecnico o commerciale, ma solo quelle parti che rappresentano elaborazioni e studi di carattere specialistico e/o che siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (TAR Lombardia Milano, sez. I, 7 marzo 2022, n. 543).

