tratto da leautomie.it - a cura di Salvio Biancardi

La presentazione del rapporto di parità di genere non è ora più limitata agli appalti che sono finanziati con il PNRR; il vincolo si estende a tutti gli appalti (anche quelli non finanziati dal suddetto fondo).

Conseguentemente, la clausola di esclusione di cui all’art. 94, co. 5, lett. c) del d.lgs. 36/2023 trova ingresso a prescindere dal tipo di finanziamento dell’appalto.

La mancata presentazione dell’ultimo rapporto riguardante la situazione del personale di cui all’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (si tratta del codice delle pari opportunità uomo-donna) determina l’espulsione dalla gara d’appalto.

Le precisazioni sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nel parere n. 3697/2025.

Come chiarito dal comma 1 dell’art. 46 del sopra citato decreto, l’adempimento è richiesto per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

La disciplina recata dall’art. 94, co. 5, lett. c) del d.lgs. 36/2023

Si rammenta che il comma 5, lett. c) dell’art. 94 del codice dei contratti dispone che sono esclusi:

“c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.

Il quesito posto al Ministero

Una Stazione appaltante ha chiesto di chiarire se, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 209/2024, la causa di esclusione di cui all’articolo 94, comma 5, lettera c) del d.lgs. 36/2023 continua ad applicarsi esclusivamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse prevista dal regolamento (UE) n. 240/2021 del parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, oppure si estende a tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture) finanzianti con mezzi propri dell’Ente o fondi nazionali.

Il riscontro del MIT

Il Ministero ha precisato che, come previsto all’art. 94 co 5 lettera c), per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, determina l’esclusione la mancata trasmissione (al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la scadenza della presentazione delle offerte) dell’ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNC.

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