Tratto da: Giurisprudenzappalti  

Il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta costituisce di per sé una motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione di gara deve esprimere la propria valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati.

Lo ribadisce Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 14/01/026, n. 56, nel respingere il ricorso:

6. Il ricorso è infondato.

6.1. Innanzi tutto, si osserva che, nel caso di specie, l’attribuzione del voto numerico è idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione, dal momento che il giudizio espresso in termini numerici si correla a una griglia di criteri puntuale e dettagliata e a una scala di valutazione che si sviluppa secondo parametri progressivi e analitici: “Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta costituisce di per sé una motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione di gara deve esprimere la propria valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.2025, n. 839).

6.2. Le censure articolate dalla ricorrente al fine di contestare l’operato della Commissione giudicatrice non possono essere condivise, dal momento che le relative doglianze si sovrappongono al giudizio espresso dalla stessa Commissione, senza che emergano concreti profili di irragionevolezza e illogicità dei punteggi numerici assegnati all’aggiudicataria: “La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.9.2025, n. 7458).

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