di Luigi Oliveri
La delega di funzioni ai consiglieri comunali da parte del sindaco è una prassi piuttosto diffusa, ma non fondata su norme tali da leggitimarla.
Di recente, il Ministero dell’interno è intervenuto su questo tema: “Conferimento di deleghe ai consiglieri e a privati cittadini
Territorio e autonomie locali
24 Gennaio 2025
Categoria
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima
L’art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000 disciplina la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ma non disciplina il conferimento di incarichi operativi a privati cittadini.
Testo
(Parere n.29474 del 24.9.2024) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha formulato una richiesta di parere in ordine a due decreti adottati dal sindaco di …. Con il decreto n.12 del 19 giugno 2024 il sindaco ha conferito deleghe ai consiglieri comunali precisando che la delega “ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva di effetti giuridici esterni”. Al riguardo, si rappresenta che, come noto, nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’ente locale, sancita dall’art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando “… alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco … e dei singoli assessori” (art.42, comma 3, del T.U.O.E.L.). In proposito, va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “… l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato …”. Il Consiglio di Stato, con parere n.4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha invece ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l’atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “… una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”. Tanto premesso, i decreti di conferimento delle deleghe ai consiglieri comunali devono tenere conto delle coordinate interpretative delineate dalla giurisprudenza sopra citata […]”.
La tesi totalmente favorevole, senza limiti o condizioni, alla delega di funzioni dal sindaco ai consiglieri sia in dottrina, sia in giurisprudenza risulta largamente minoritaria. In effetti, non vi sono troppi appigli normativi per poter concludere in favore di deleghe rivolte dall’organo monocratico politico-amministrativo ai consiglieri
La tesi favorevole alla delega ai consiglieri non individua norme dell’ordinamento locale alle quali appoggiarsi. Infatti, quelle amministrazioni che si avvalgono della delega ai consiglieri inseriscono (quando lo fanno) una specifica disposizione normativa in tal senso nello statuto.
D’altra parte, è impervia la ricerca di fondamenti di legge per ipotizzare una delega in favore dei consiglieri. Pertanto, la tesi favorevole non potrebbe che fare perno su due elementi: l’articolo 84, comma 3, del d.lgs 267/2000, oppure l’autonomia statutaria.