La recente sentenza del Consiglio di Stato , Sez. III, del 9 agosto 2024, n. 7071 affronta la problematica concernente la nozione e gli effetti del c.d. principio dell’assorbimento nei concorsi pubblici.
In materia di concorsi pubblici, il c.d. principio dell’assorbimento è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità (o di promozione a una classe superiore) da parte del candidato che sia stato ammesso con riserva da parte del giudice amministrativo.
In applicazione del citato principio, il superamento dell’esame assorbe l’iniziale giudizio negativo di ammissione espresso dalla commissione esaminatrice, con conseguenziale improcedibilità del ricorso avverso l’originario provvedimento di non ammissione; e ciò nella considerazione che la promozione alla classe superiore o il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva del candidato che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, il secondo, un apprezzamento globale del candidato, sicché in entrambe le ipotesi il giudizio positivo si pone su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione.
Pertanto è’ utilizzabile il c.d. principio dell’assorbimento nel caso:
a) di procedura concorsuale di specie, nella quale il segmento della fase preselettiva, come previsto dalla lex specialis, è eventuale, rappresentando una mera selezione iniziale non funzionale alla determinazione del punteggio finale, nemmeno idonea a saggiare la selezione meritocratica degli aspiranti, operante unicamente quale mezzo per ridurre l’elevato numero dei candidati;
b) il concorrente interessato sia stato ammesso con riserva alla prova scritta in forza della delibera del Direttore Generale, assunta essenzialmente per ragioni di opportunità e non in virtù di un pronunciamento cautelare del giudice amministrativo, che, al contrario, ha rigettato l’istanza di misure cautelari provvisorie formulata dall’appellante;
c) il medesimo concorrente sia stato ammesso con riserva alla prova scritta e abbia superato la prova medesima, che, a differenza di quella preselettiva, concorre alla determinazione del punteggio finale; ha svolto la prova pratica e superato la prova orale; in tal caso, il giudizio positivo formulato dalla P.A. all’esito della procedura concorsuale, non imposto da un pronunciamento cautelare del giudice, si pone, dunque, come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione, espressa nell’ambito di una diversa fase della procedura, ed è tale da soddisfare l’interesse della candidata, così da rendere sostanzialmente inutile il provvedimento giurisdizionale.