Tratto da: leautonomie.it

Il lavoro straordinario deve essere remunerato a condizione che sia stato autorizzato, anche nel caso in cui questa autorizzazione sia illegittima.

Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 17912/2024. Occorre ricordare che esso costituisce, per il contratto nazionale, una ipotesi assolutamente eccezionale.

I VINCOLI CONTRATTUALI

Le disposizioni contrattuali in vigore sono l’articolo 14 del CCNL 1.4.199 e l’articolo 38 del CCNL 14.9.2020, che è stato sostituito dall’articolo 32 del CCNL 16.11.2022. Esse sono molto rigide nel dettare i vincoli alla utilizzazione di questo istituto.

In primo luogo, occorre ricordare che il tetto di spesa è rigidamente fissato e che esso è di fatto diminuito nel corso degli anni, visto che sono sempre fissati nella somma spesa a questo titolo nel 1999 ridotta una tantum del 3%. Fanno eccezione a tale tetto le ipotesi in cui il lavoro straordinario sia eterofinanziato, come quello elettorale nel caso di elezioni diverse da quelle amministrative e quello per le emergenze.

Occorre inoltre che siano presenti le rigide condizioni previste dai CCNL, per cui esso non può essere utilizzato come strumento per fronteggiare lo svolgimento di attività ordinarie. Inoltre, fatte salve le deroghe che possono essere previste dal contratto decentrato, non si può superare il tetto massimo individuale, che negli enti locali ricordiamo essere attualmente fissato per ogni dipendente in 180 ore annue.

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