Tratto da: leautonomie.it

Non può essere correlato al tempo impiegato il grado di approfondimento nell’esame delle offerte pervenute ad una stazione appaltante.

Pertanto, affermare che a un tempo esiguo di esame dell’offerta corrisponda una valutazione frettolosa e, per questo, superficiale, non costituisce conclusione attendibile.

Inoltre, va riconfermata la regola secondo la quale al giudice amministrativo è preclusa ogni valutazione discrezionale, la quale è rimessa direttamente alla commissione giudicatrice.

Lo ha chiarito il T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, nella sentenza 940/2024.

Il caso trattato

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva impugnato l’esito della gara per l’affidamento in concessione della gestione della residenza assistenziale per anziani. La ricorrente si era classificata terza nella graduatoria finale.

Tra i motivi di gravame figurava la correttezza dei punteggi assegnati dalla commissione; punteggi assegnati – rispettivamente – alla ricorrente e alla prima classificata, nel tentativo di colmare il gap tra le rispettive offerte (9,07 punti), collegando la censura –assolutamente generica – all’istanza contestualmente presentata ex art. 116 c.p.a. ai fini dell’accesso agli atti di gara.

La ricorrente contestava, pertanto, le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice in merito ad alcuni aspetti delle offerte tecniche, sostenendo che dal confronto tra la propria offerta e quella presentata dall’aggiudicataria non sarebbero emersi elementi idonei a giustificare “il distacco fra le parti nella graduatoria finale […] di circa 9 punti”.

Più precisamente, la società ricorrente stigmatizzava le valutazioni espresse dalla commissione di gara con riferimento a taluni dei sottocriteri previsti dal disciplinare di gara.

Il giudizio espresso dal collegio

In via preliminare, i giudici hanno ritenuto condivisibili i rilievi di inammissibilità formulati dalla difesa dell’aggiudicataria controinteressata sul presupposto che le censure in questione si appuntavano su profili sottratti al sindacato giurisdizionale per lo spiccato carattere discrezionale, preordinate in ultima analisi ad un’inammissibile sostituzione della valutazione del giudice a quella espressa in sede amministrativa.

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