La sentenza del Tar Marche, Sez. I, del 15 novembre 2025 n. 923 riguarda la legittimità o meno del diniego di accesso agli atti di gara e, in particolare, all’offerta tecnica, disposto dalla P.A. appaltante in ragione della opposizione del concorrente interessato, ove tale opposizione sia fondata su ragioni generiche e priva di elementi probatori riguardo all’esistenza di segreti tecnici e commerciali.
Il pieno esercizio del diritto di accesso non può essere impedito da ragioni generiche di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni segrete aventi caratteri peculiari, riconducibili all’art. 98 cod. prop. ind. (TAR Marche, Sez. I, 27 luglio 2023, n. 512).
La motivazione del diniego di accesso agli atti di gara, genericamente basata sull’esigenza di non ledere la privacy del concorrente controinteressato, è manifestamente insufficiente data la sua genericità.
Va, poi, rilevato che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati) non si applica alle persone giuridiche (cfr. Considerando n. 14), mentre il Codice della Privacy – D.lgs 196/2003 – riguarda le persone giuridiche solo con riferimento alle comunicazioni elettroniche (Titolo X – attuazione della Direttiva 2002/58/CE), che non sono nel caso di specie in rilievo (cfr. Provvedimento 20 settembre 2012 del Garante Privacy, Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2012) (TAR Marche, Sez. I, 14 dicembre 2024, n. 967).
Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how.
Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.

