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Il CCNL 28 ottobre, relativo al triennio 2025/2027 è caratterizzato dalla presenza di alcune importanti novità rispetto al testo della preintesa, basti pensare alla assenza delle disposizioni che avrebbero consentito l’aumento delle risorse per il salario accessorio delle elevate qualificazioni con i risparmi sulle assunzioni ed al rinvio al prossimo anno delle nuove disposizioni dettate per la disciplina delle ferie e del trattamento economico da riconoscere in questo periodo ai dipendenti.
La sua stipula determina importanti conseguenze sulla contrattazione decentrata, che deve dare attuazione alle sue prescrizioni e nella maggioranza delle amministrazioni anche a quello del CCNL dello scorso 23 febbraio, nonché alla ripartizione del fondo 2026.
Ricordiamo che le nuove regole sulla costituzione del fondo previste dal CCNL 28 ottobre entreranno in vigore il prossimo anno.
Si deve inoltre ricordare il rientro a pieno titolo della Cgil tra i soggetti sindacali sia per le relazioni sindacali di partecipazione sia per la contrattazione decentrata.
LE NOVITA’ RISPETTO ALLA PREINTESA
Viene cancellata la possibilità di finanziare le elevate qualificazioni con i risparmi derivanti dalle assunzioni; si prevede la destinazione alla parte variabile e non stabile del fondo degli incrementi che gli enti senza la dirigenza possono effettuare per aumentare la retribuzione delle elevate qualificazioni; si fissa al prossimo 1 gennaio della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle ferie, a partire dalla erogazione della indennità sostitutiva a carico del fondo della turnazione e dei compensi per il vigili che lavorano all’esterno e per le condizioni di lavoro e si fornisce un chiarimento sulle modalità di calcolo delle risorse minime da destinare alle indennità ed alla incentivazione delle performance. Sono queste le novità contenute nel testo del CCNL 28 ottobre 2026 rispetto alla preintesa stipulata lo scorso 21 luglio.
Si deve sottolineare una rilevante differenza tra il superamento della possibilità di finanziare le elevate qualificazioni con i risparmi delle cessazioni e le altre novità del testo del CCNL: nel primo caso la scelta è stata imposta dal Governo, per le altre fattispecie è stata voluta dalle parti, anche per correggere alcune imperfezioni presenti nella preintesa.
La deliberazione con cui la riunione del Consiglio dei Ministri n. 191 del 2 ottobre ha autorizzato la stipula del CCNL ha infatti dettato il seguente vincolo: “recepire, in sede di sottoscrizione definitiva, le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di retribuzione di posizione e di risultato”. Ricordiamo che nella preintesa era previsto che questo potesse avvenire nel tetto del 10% delle risorse attualmente destinate dall’ente al finanziamento delle elevate qualificazioni, senza chiarire se esse erano da considerare o meno in deroga rispetto al tetto del salario accessorio del 2026.
Rimane la possibilità per gli enti senza la dirigenza di destinare risorse aggiuntive per il finanziamento delle elevate qualificazioni nel rispetto del tetto del salario accessorio del 2016. Queste risorse possono essere stanziate per aumentare le risorse destinate alle elevate qualificazioni se esse consentono la erogazione della retribuzione di posizione nella misura minima; prevedere per la prima volta il finanziamento del salario accessorio per le Elevate Qualificazioni; dare attuazione alla previsione per cui gli apicali in tali enti devono essere necessariamente destinatari di questi incarichi.
Si stabilisce che queste risorse vadano ad aggiungersi a quelle di parte variabile, e non stabile come nel testo della preintesa. Si conferma che lo stanziamento di queste risorse sfugge dal vincolo della contrattazione decentrata integrativa.
L’obbligo di erogare la indennità sostitutiva dei compensi per la turnazione, per lo svolgimento di attività esterne da parte della polizia locale e per le condizioni di lavoro decorrerà a partire dal prossimo 1 gennaio 2027, così come la equiparazione del numero di giornate di ferie dei neo assunti al personale in servizio da più di 3 anni. Per la nuova indennità sostitutiva viene inoltre chiarito che la base di riferimento sono i compensi percepiti allo stesso titolo nell’anno precedente, anno da calcolare con riferimento a quello civile, visto che si introduce il riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.
Si dettano infine le regole per il calcolo delle somme che devono essere necessariamente destinate alla incentivazione della performance individuale.
GLI EFFETTI SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Con l’entrata in vigore del CCNL 28 ottobre 2026 si determinano importanti conseguenze sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa. Tali conseguenze sono dovute soprattutto per il fatto che, per la prima volta, nel corso dello stesso anno sono stati firmati due contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente delle funzioni locali. Come sappiamo, la stipula di un nuovo CCNL impone l’adeguamento dei contratti decentrati integrativi.
Le conseguenze di maggiore rilievo si producono sui contratti di parte normativa. Occorre subito evidenziare infatti che non si producono effetti sulla ripartizione del fondo per le risorse decentrate dell’anno 2026.
Infatti, il contratto sottoscritto il 28 ottobre e che si riferisce al triennio 2025/2027 rinvia in modo espresso all’anno 2027 l’entrata in vigore delle nuove regole sia per la costituzione del fondo, con la volontà di giungere ad una loro semplificazione, sia per la ripartizione.
Siamo in presenza di una scelta assai opportuna e che evita complicazioni e ritardi nella conclusione della contrattazione per la ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata.
Ricordiamo che la stipula definitiva del contratto di ripartizione del fondo per il salario accessorio del 2026 entro l’anno costituisce quanto meno, anche sulla base delle indicazioni più recenti delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, un obiettivo da perseguire in tutte le amministrazioni. Sappiamo che la deliberazione della sezione autonomie n. 20/2024 ha consentito anche la sottoscrizione dei contratti dopo l’anno di riferimento, ma la firma nel corso dello stesso anno è da considerare come la soluzione più lineare, anche per le scelte contabili.
La stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro impone di dare avvio alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati integrativi per la parte normativa, così da recepire le prescrizioni dettate dalla intesa del 28 ottobre. Tale adeguamento, si pensi ad esempio all’applicazione delle previsioni dettate per le progressioni economiche, per l’orario multiperiodiale e per gli effetti sulla qualità del lavoro determinati dalla introduzione dell’intelligenza artificiale, si sovrappone alla necessità di dare adeguamento alle previsioni dettate dal CCNL 23 febbraio 2026, che peraltro sono più corpose e numerose. Dal che ne deriva la conseguenza che occorre stipulare due contratti decentrati di parte normativa.
Non si può mancare di osservare che in molte amministrazioni, a partire da quelle di maggiore dimensione, le trattative per l’adeguamento del contratto decentrato alle previsioni dettate dal CCNL 23 febbraio 2026 non si sono concluse e, spesso, non sono state neppure avviate.
In queste realtà appare opportuno, di conseguenza, dare corso alla unificazione delle trattative ed alla stipula di un unico contratto decentrato normativo che recepisca ed attui le previsioni dettate dai contratti nazionali del 23 febbraio e del 28 ottobre.
E’ questo un suggerimento che può essere fornito con finalità di semplificazione e che appare coerente con le logiche che sono alla base della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

