Il Tar Lazio-Roma, Sezione II, nella recente sentenza 3 maggio 2024, n. 8829 ha preso in esame una selezione per assunzioni a tempo determinato per supplenze negli asili nido indetta da Roma Capitale, nella quale una candidata ha impugnato gli atti della procedura relativi al punteggio assegnatole per titoli di servizio non avendo l’amministrazione considerato i giorni in cui la stessa si trovava in maternità. La dipendente ha lamentato la mancata applicazione, della disciplina prevista dall’articolo, 22, comma 3, del Dlgs 151/2001, secondo cui «i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie».
Il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso, in quanto:
1) la ricorrente non si trovava in servizio alla data di inizio della maternità;
2) se, diversamente, fosse stata in servizio avrebbe avuto diritto ad essere considerata, ex lege, in servizio per l’intero periodo di maternità dichiarato nella domanda di partecipazione, con la conseguente fondatezza della pretesa azionata;
3) pertanto, l’assenza del rapporto di lavoro all’inizio della maternità fa sì che il periodo non possa essere considerato ai fini dell’anzianità;
4) neppure si può giungere a diversa conclusione per il fatto che, correttamente, alla ricorrente sia stata riconosciuta, durante il periodo in questione, l’indennità di maternità, che l’articolo 24, comma 2, del Dlgs 151/2001 attribuisce anche nell’ipotesi in cui dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla maternità sia decorso un termine non superiore a sessanta giorni.