Tratto da: leautonomie.it

La Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Liguria,29 agosto 2924, n. 78) chiarisce gli ambiti di operatività del danno alla concorrenza, per quanto la sentenza pare insistere molto su un aspetto incidentale. Cioè, della circostanza che un Rup si lasci trarre in inganno dall’esito di un procedimento penale, nel valutare legittimo l’affidamento diretto di un servizio di manutenzione, non assume rilevanza alcuna su uno degli aspetti fondamentali della responsabilità erariale, cioè l’antigiuridicità del comportamento.

Per quanto intrecci complessi in via di fatto tra procedimenti penali e procedimenti amministrativi possano rendere la fattispecie operativa maggiormente complessa da valutare, sta di fatto che l’assenza di presupposti di legittimità di un affidamento diretto costituisce comportamento antigiuridico: compito di un funzionario è non lasciarsi trarre in inganno da circostanze di fatto accidentali.

Certo, poi, la semplice illegittimità dell’agire, tuttavia, ai fini della responsabilità amministrativa non è sufficiente. Occorre che si rilevi la dolosità o grave colpevolezza dell’azione e la riconduzione del danno all’erario prodotto dalla condotta all’agire del funzionario pubblico, secondo un nesso di causalità.

La sentenza, della  Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria 29 agosto 2024, n. 78, afferma che la Procura non è riuscita a comprovare gli aspetti del danno, qualificato come “danno alla concorrenza”, poichè ha costruito un nesso causale oggettivo ed astratto tra l’omissione delle gare e un asserito pregiudizio economico, configurabile come “danno alla concorrenza per illegittima pretermissione del confronto concorrenziale”.

Tale valutazione non comprovata ed astratta secondo il collegio non consente di accogliere la domanda attorea, perchè implicherebbe il riconoscimento del danno alla concorrenza alla stregua di una responsabilità oggetti, “in re ipsa”, se non si dimostra quale effettivo pregiudizio economico derivi alla PA interessata dalla violazione delle regole poste a tutela della concorrenza.

Il danno alla concorrenza, in effetti, consiste nel danno subito dalla PA qualora siano violate le regole di evidenza pubblica che subordinano la stipulazione dei contratti di acquisto dei beni o servizi al previo espletamento di una gara e dalla mancanza del confronto concorrenziale delle offerte di più operatori economici discenda la perdita della possibilità della PA di conseguire condizioni più vantaggiose di quelle ottenute con l’affidamento diretto.

continua a leggere

Torna in alto